Nel 1995 il XXXI Congresso dell’Alleanza Cooperativa Internazionale ha dato una definizione generale di cooperativa vista come una: “associazione autonoma di individui che si uniscono volontariamente per soddisfare i propri bisogni economici, sociali, culturali e le proprie aspirazioni attraverso la creazione di una società di proprietà comune e democraticamente controllata”. Il primo prototipo di cooperativa risale al 1844 quando nella cittadina inglese di Rochdale un gruppo di tessitori diedero vita al primo spaccio cooperativo, fissando delle regole e dei principi di cooperazione in gran parte ancora oggi attuali. Da questa prima esperienza ne seguirono delle altre, tanto che, già nel 1895, si senti il bisogno di fondare l’Alleanza Cooperativa Internazionale, alla quale oggi aderiscono più di 100 nazioni. Nel dare vita ad una società cooperativa bisogna capire le esigenze, i bisogni e le caratteristiche dell’attività che si vuole svolgere. Le diversità degli scopi fa distinguere le cooperative fra loro, raggruppandole in aree di attività secondo le finalità perseguite ed il settore economico di riferimento. Si distinguono:
 Cooperative di consumo: hanno lo scopo di assicurare ai soci-consumatori la fornitura di beni sia di consumo che durevoli a prezzi più contenuti di quelli correnti di mercato.
 Cooperative di produzione e lavoro: permettono ai soci di usufruire di condizioni di lavoro qualitativamente ed economicamente migliori.
 Cooperative agricole: sono costituite da coltivatori e svolgono attività dirette di conduzione agricola, commercializzazione e trasformazione di prodotti agricoli conferiti dai soci.
 Cooperative di edilizia per abitazioni: realizzano complessi edilizi.
 Cooperative di trasporto: associano singoli trasportatori iscritti all’Albo, garantendogli servizi logistici, amministrativi e acquisizione di commesse.
 Cooperative per la pesca: sono costituite da soci pescatori, svolgono attività di acquisto di materiale di consumo o beni durevoli, e commercializzazione di prodotti ittici.
 Cooperative miste: sono comprese in questa tipologia: cooperative di garanzie che prestano fidejussioni o piccoli prestiti ai propri associati e cooperative che associano gli esercenti di attività commerciali.
La nostra Costituzione all’articolo 45 recita: “La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità”. Oltre al citato articolo costituzionale sono presenti nel nostro Ordinamento giuridico numerose altre leggi che interessano le cooperative, tra le quali le più importanti sono: gli articoli del Codice Civile dal 2511 al 2545 octiesdecies; Legge n. 381/1991 (cooperative sociali); Legge n. 59/1992; Legge 142/2001 (socio lavoratore). La riforma del diritto societario, intervenuta in maniera pesante sul Codice Civile nel 2004, ha portato novità anche nel Titolo VI del Libro V Sezioni I-IV dedicato alle società cooperative. È disposto dal c.c. che si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni anche se lo statuto prevede che si faccia riferimento alle norme sulle s.r.l. nel caso in cui il numero dei soci cooperatori non supera il limite di venti unità e l’attivo dello Stato Patrimoniale non è
superiore a €1.000.000,00. La normativa codicistica ha previsto l’applicazione obbligatoria della disciplina riguardante le s.r.l., quando la base sociale della cooperativa è composta da tre a otto soci persone fisiche. Secondo l’articolo 2511 del c.c. le cooperative “sono società a capitale variabile con scopo mutualistico”; pertanto il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito e l’ingresso di nuovi soci non comporta la modificazione dell’atto costitutivo (va semplicemente annotato nel libro soci). Invece, essere una società mutualistica vuol dire che lo scopo risultante dallo statuto è quello di fornire beni o servizi o occasioni di lavoro direttamente ai membri della cooperativa. Tale condizione di mutualità prevalente deve essere dimostrata e documentata a cura degli amministratori nella Nota Integrativa. I principali “step” burocratici per dare vita ad una cooperativa o ad una società (sia essa di capitali o di persone) in genere sono:
 recarsi presso la Camera di Commercio della propria provincia per la richiesta di informazioni e per capire procedure adottare;
 contattare un Notaio per capire quali documenti sono necessari e che iter seguire per la costituzione;
 approcciarsi allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune per richiedere certificati, autorizzazioni, concessioni, verifica d’uso dell’immobile, ed ogni altro tipo di autorizzazione necessaria a seconda dell’attività che si vuole intraprendere;
 andare presso una Banca accendendo il c/c vincolato per il versamento del 25% del capitale sociale;
 riunirsi tutti i soci presso lo Studio del Notaio per definire e sottoscrivere l’Atto costitutivo e lo Statuto. Ovviamente bisogna essere tutti presenti e tutti muniti di carta identità e codice fiscale. Da qui partirà l’iter per l’iscrizione nel Registro delle Imprese (a cura del Notaio), della vidimazione libri, ecc.;
 contattare un Commercialista per tutto ciò che riguarda l’apertura della partita iva, la tenuta delle scritture contabili e le varie comunicazioni all’agenzia delle entrate;
 comunicare al Registro delle Imprese l’inizio dell’attività;
 recarsi nuovamente in Banca per l’apertura di un c/c ordinario, la richiesta di una linea di credito ed eventuale versamento totale del Capitale sociale;
 prendere contatto con un Consulente del Lavoro per tutto ciò che ha a che fare con INPS, INAIL, libri paga, libro matricola ed ogni altro adempimento legato al lavoro dipendente.
Nella prossima puntata della rubrica, offriremo una informazione di base sulle cooperative sociali.

Pubblicato il 22.12.2020

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