Il Consiglio di Stato ha chiarito in modo significativo il funzionamento della co-progettazione tra pubblica amministrazione ed enti del Terzo settore, pronunciandosi su un caso relativo all’housing sociale del Comune di Milano. La sentenza rappresenta un punto di riferimento per l’“amministrazione condivisa” prevista dal Codice del Terzo settore.
Secondo il giudice, la co-progettazione non è una forma di appalto pubblico mascherato né una semplice esternalizzazione di servizi basata sul risparmio economico. Si tratta invece di uno strumento collaborativo, caratterizzato da flessibilità, adattamento alle esigenze emergenti e condivisione di obiettivi tra enti pubblici ed ETS. Il rapporto non è “sinallagmatico”, cioè non si fonda su uno scambio commerciale di prestazioni, ma sulla convergenza di risorse e competenze per finalità di interesse generale. Per questo motivo la co-progettazione costituisce una scelta alternativa all’appalto pubblico e non una sua deroga.
La sentenza sottolinea anche che, pur essendo procedure più flessibili rispetto ai contratti pubblici, i procedimenti di amministrazione condivisa devono comunque rispettare trasparenza, pubblicità e rendicontazione delle scelte.
Un altro punto centrale riguarda i rimborsi economici agli ETS. Il Consiglio di Stato chiarisce che le somme erogate dalla PA sono contributi pubblici e devono essere rendicontate sulla base dei costi effettivamente sostenuti. Sono ammissibili anche le spese per il personale impiegato nei progetti, purché coerenti con le attività previste e documentate. Vengono invece esclusi rimborsi forfettari o costi figurativi relativi all’attività gratuita dei volontari. Questa precisazione è importante perché evita di penalizzare gli ETS che utilizzano lavoratori contrattualizzati e conferma che il rimborso dei costi del lavoro non trasforma il rapporto in un contratto commerciale.
Il Consiglio di Stato affronta poi il rapporto tra co-programmazione e co-progettazione. Pur riconoscendo che la legge non impone obbligatoriamente una fase preventiva di co-programmazione, la sentenza la considera una buona pratica utile per definire obiettivi, risorse e strategie condivise. L’approccio adottato dal giudice è sostanzialistico: conta più la reale partecipazione e istruttoria condivisa che la rigida separazione formale delle fasi.
Infine, la sentenza conferma la legittimità della partecipazione delle Onlus ai procedimenti di co-progettazione nel periodo transitorio precedente alla piena operatività del RUNTS, evitando così una restrizione ingiustificata della platea degli enti partecipanti.
Nel complesso, la decisione rafforza l’identità autonoma dell’amministrazione condivisa e contribuisce a consolidare un orientamento giuridico favorevole alla collaborazione stabile tra pubblica amministrazione e Terzo settore.
