Dal 1° gennaio 2026 sono entrate pienamente in vigore le norme fiscali previste dal Titolo X del Codice del Terzo settore, come stabilito dal decreto-legge n. 84/2025. Le disposizioni riguardano gli enti iscritti al RUNTS e, in particolare, le Organizzazioni di volontariato (Odv) e le Associazioni di promozione sociale (Aps) che svolgono attività commerciali con partita IVA.
Le Odv e le Aps che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi inferiori a 85.000 euro possono adottare il regime forfettario previsto dall’art. 86 del Codice del Terzo settore per le attività commerciali svolte. L’opzione può essere esercitata al momento dell’apertura della partita IVA oppure nella dichiarazione annuale per gli enti già operativi. La Circolare 1/E del 19 febbraio 2026 ha inoltre chiarito che alcune entrate, come plusvalenze, sopravvenienze e dividendi, non concorrono al calcolo della soglia degli 85.000 euro.
Le Odv e le Aps che applicano il regime forfettario ex art. 86 non addebitano l’IVA nelle fatture emesse verso soggetti italiani, poiché le operazioni sono considerate “non soggette a IVA”. Tuttavia, anche in assenza dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi, gli enti che emettono fattura devono dotarsi di un sistema di fatturazione elettronica.
La Circolare ha inoltre specificato che nelle fatture elettroniche deve essere utilizzato il codice IVA “N2.2 – operazioni non soggette”, che identifica le operazioni effettuate da soggetti che applicano regimi agevolati o sostitutivi. A titolo di esempio, si consiglia di creare nei software di fatturazione un nuovo codice IVA con aliquota pari a 0%, natura IVA “N2.2 – Non soggette” e riferimento normativo all’art. 86 del D.Lgs. 117/2017. È inoltre opportuno disattivare l’applicazione automatica del bollo, poiché Odv e Aps ne sono esenti ai sensi dell’art. 82 del Codice del Terzo settore.
