Con l’Ordinanza n. 24558/2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti fondamentali sulla corretta qualificazione dei rapporti di lavoro all’interno delle cooperative sociali e degli Enti del Terzo Settore (ETS). La pronuncia accende i riflettori sull’uso improprio di presunti periodi di volontariato, contratti a progetto e collaborazioni autonome volte a dissimulare prestazioni di lavoro subordinato.

Il caso di specie e il verdetto dei giudici

La vicenda nasce da un verbale di accertamento notificato dall’INPS a una cooperativa sociale gestrice di una comunità educativa per minori. L’Istituto ha contestato omissioni contributive, riqualificando in lavoro subordinato diverse posizioni inquadrate dalla struttura come:

  • Contratti a progetto e apprendistati professionalizzanti;

  • Collaborazioni autonome ex art. 2222 c.c.;

  • Periodi antecedenti formalizzati come semplice “volontariato”.

La Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della cooperativa, confermando sia la riqualificazione dei rapporti sia il conseguente addebito dei contributi previdenziali omessi.

Gli indici della subordinazione e le insidie del “falso volontariato”

La Suprema Corte ha individuato gli elementi chiave che determinano la caduta della presunzione di gratuità e la conseguente trasformazione del rapporto in lavoro dipendente:

  1. La perdita della gratuità (i rimborsi forfettari): La prestazione del volontario deve essere per natura spontanea e gratuita. L’erogazione di somme a titolo di rimborso forfettario — non giustificate da spese analiticamente documentate — trasforma la somma in un compenso retributivo soggetto a contribuzione e tassazione.

  2. Continuità delle mansioni: La sostanziale identità tra l’attività svolta durante il periodo di “volontariato” e quella prestata a seguito di successiva contrattualizzazione costituisce una prova rilevante della natura lavorativa fin dall’origine.

  3. Inserimento nell’organizzazione: L’assoggettamento alle direttive e al controllo dell’ente, unitamente all’inserimento stabile nella turnistica e nei ritmi organizzativi, configura a tutti gli effetti la subordinazione.

Il quadro normativo: il rispetto dell’art. 17 del Codice del Terzo Settore

La sentenza si inserisce nel solco dell’art. 17 del D.Lgs. 117/2017 (CTS), che disciplina le modalità di rimborso per i volontari:

  • Regola generale: Il volontario ha diritto esclusivamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti fissati dall’ente.

  • Rimborso autocertificato: È ammesso solo entro il limite massimo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, a condizione che l’organo sociale competente abbia preventivamente deliberato le tipologie di spesa e le attività ammesse a tale regime.

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