Si ricorda che nel 2020 le associazioni e gli altri enti non profit aventi diritto si sono visti erogare sul proprio conto corrente le somme relative alle annualità finanziarie 2018 e 2019, al fine di far fronte alle conseguenze negative legate alla crisi pandemica in corso.
Con la nota n. 3142 del 4 marzo 2021, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alla rendicontazione di tali somme. La nota ministeriale ribadisce anzitutto l’obbligo per tutti gli enti che hanno ricevuto il contributo di redigere, entro 12 mesi dalla data di percezione, il rendiconto e la relazione illustrativa; solo gli enti che hanno percepito un contributo pari o superiore a 20.000 euro per ognuno dei due anni, devono trasmetterli all’amministrazione di riferimento (che per gli “enti del volontariato” è il Ministero del Lavoro) entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la redazione del rendiconto.
Va subito chiarito come, anche se la rendicontazione di quest’anno riguarda due annualità, non è possibile redigere un unico rendiconto e un’unica relazione illustrativa ma bisogna prepararne due.
La nota precisa che il riferimento normativo in tema di rendicontazione è rappresentato ancora dal dpcm del 23 aprile 2010 e non dal nuovo dpcm del 23 luglio 2020: da ciò sembra potersi ricavare che non trovano applicazione gli ulteriori obblighi previsti da quest’ultimo, tra cui in particolare quello di pubblicare sul sito web dell’ente gli importi percepiti.
La nota ministeriale ha inoltre confermato la possibilità di accantonare le somme relative ai 5 per mille 2018 e 2019 che risultino ancora da spendere alla data di redazione del rendiconto.
Le organizzazioni beneficiarie potranno quindi inserire al punto 6 del modello di rendiconto (dedicato appunto all’accantonamento) per il 5 per mille 2018 e per quello del 2019 l’importo che a 12 mesi dalla data di percezione del contributo risulti ancora da spendere per cause legate all’emergenza epidemiologica, riportando nella relazione illustrativa come motivazione dell’accantonamento la semplice dicitura “Accantonamento emergenza Covid-19”, senza bisogno di alcuna ulteriore motivazione o supporto documentale.
Come indicato dalle Linee guida per la rendicontazione, gli enti beneficiari dovranno comunque spendere tutte le somme accantonate e redigere il relativo modello di rendiconto (unitamente ad una relazione che descriva le spese inserite) entro 24 mesi dalla data di percezione del contributo.
Questi i termini per la rendicontazione del 5 per mille 2018: gli enti che hanno ricevuto un contributo inferiore a 500.000 euro hanno tempo fino al 30 luglio 2021 per poter spendere le relative somme e per redigere il rendiconto e la relazione illustrativa; il termine per la trasmissione del rendiconto (a cui saranno soggetti solo gli enti che hanno ricevuto una somma pari o superiore a 20.000 euro) è il 29 agosto 2021.
In caso di accantonamento del 5 per mille 2018, lo stesso andrà speso entro 24 mesi dalla data di percezione e nello stesso termine si dovrà redigere il relativo rendiconto e la relazione illustrativa.
Rendicontazione del 5 per mille 2019. Per gli enti che hanno ricevuto un contributo inferiore a 500.000 euro, il termine per poter spendere le relative somme e per redigere il rendiconto e la relazione illustrativa è il 6 ottobre 2021, mentre quello per la trasmissione del rendiconto (se soggetti) è il 5 novembre 2021.
Sul sito del Ministero del Lavoro è possibile reperire ulteriori notizie e la modulistica occorrente.

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