• Con comunicazione 23.03.2020, la Banca d’Italia ha precisato che le imprese ammesse alle agevolazioni del D.L. 18/2020, Cura Italia, non possono essere classificate a sofferenza nella Centrale Rischi.

 

  • Per effetto dell’art. 56, 2., D.L. 18/2020, le imprese, in relazione alle esposizioni debitorie verso banche, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati alla concessione del credito, non possono essere sottoposte a revoca, fino al 30.09.2020, delle aperture di credito e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti al 29.02.2020.

 

  • Oltre al blocco della revoca dei finanziamenti, Bankitalia conferma che sono sospese le rate dei finanziamenti rateali e di leasing e il computo dei giorni di sconfino.
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