Estesa l’età massima per accedere alla misura “Resto al Sud”, da 45 a 55 anni. La novità è rinvenibile all’art. 1, co. 171 della Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020). Stiamo parlando, in particolare, della disciplina introdotta dal D.L. n. 91/2017 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno), volta ad incentivare la nascita di nuove realtà imprenditoriali ad opera di giovani imprenditori nelle regioni del Meridione e, in particolare, in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Ma cos’è il contributo “Resto al Sud 2021”, come funziona, a chi spetta e quali sono le novità della Legge di Bilancio 2021.
Resto al Sud è l’incentivo introdotto dall’art. 1 del D.L. n. 91/2017 al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori nelle regioni del Mezzogiorno.
La misura ha l’obiettivo di far avviare iniziative imprenditoriali in tutti i settori, escluse solo le attività agricole e di commercio.
La misura “Resto al Sud” è rivolta a persone di età compresa tra i 18 e i 55 anni:
• che non risultino già titolari di attività di impresa in esercizio alla data del 21 giugno 2017;
• che non risultino beneficiari, nell’ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell’autoimprenditorialità;
• residenti, al momento della presentazione della domanda, nelle regioni del mezzogiorno, ovvero che vi trasferiscano la residenza entro i termini fissati (60 giorni dalla comunicazione del positivo esito dell’istruttoria o 120 se residenti all’estero), e che mantengano nelle stesse regioni la residenza per tutta la durata del finanziamento-
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese, necessarie alle finalità del programma di spesa, sostenute dal soggetto beneficiario e relative all’acquisto di beni e servizi che rientrano nelle seguenti categorie:
• opere edili relative a interventi di ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria connessa all’attività del soggetto beneficiario nel limite massimo del 30% del programma di spesa;
• macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica;
• programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della telecomunicazione connessi alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;
• spese relative al capitale circolante inerente allo svolgimento dell’attività d’impresa nella misura massima del venti per cento del programma di spesa;
• spese per materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti, utenze e canoni di locazione per immobili, eventuali canoni di leasing, acquisizione di garanzie assicurative funzionali all’attività finanziata.
Chi presenta la domanda:
• dovrà trasferire la residenza nelle regioni sopra indicate dopo la comunicazione di esito positivo;
• non deve avere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutta la durata del finanziamento;
• non deve essere titolare di altra attività di impresa in esercizio alla data del 24 giugno 2017 (data di entrata in vigore del D.L. n. 91/2017).
Il finanziamento, a copertura del 100% delle spese ammissibili, è cosi articolato:
• 50% come contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore;
• 50% sotto forma di finanziamento bancario, concesso da istituti di credito in base alle modalità ed alle condizioni economiche definite dalla Convenzione di cui all’articolo 1, comma 14, del D.L. n. 91/2017 assistito da un contributo in conto interessi erogato dal soggetto gestore e dalla garanzia prestata dal Fondo di Garanzia per le PMI.
Inoltre, i finanziamenti possono arrivare fino a:
• 60.000 euro per le attività svolte in forma di ditta individuale o di libera professione esercitata in forma individuale (l’importo originario di 50.000 euro è stato incrementato dalla legge di conversione del decreto Rilancio);
• 200.000 euro per le società composte da quattro soci.
Il finanziamento bancario è rimborsato entro 8 anni dall’erogazione, di cui i primi due anni di pre-ammortamento.
Il prestito beneficia:
• di un contributo in conto interessi per la durata del prestito, corrisposto dal soggetto gestore della misura agli istituti di credito che hanno concesso il finanziamento;
• di una garanzia nella misura stabilita dal decreto per la restituzione dei finanziamenti concessi dagli istituti di credito.

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