In queste settimane, il tema delle convenzioni con il volontariato chiamato a dirimere un contenzioso tra due associazioni di volontariato interessate alla gestione di un Centro Anziani. Ciò avviene in un comune laziale che, dopo aver gestito i centri per anziani in economia, ha individuato la soluzione della convenzione con il volontariato per la gestione di tale attività, indicendo, pertanto, la procedura relativa per la gestione della struttura. Questa circostanza ci dà l’opportunità di domandarci, a monte, quando e a che condizioni sia ragionevole la scelta dello strumento della convenzione con il volontariato.

Da una parte, gli enti locali possono qualificare un’attività, anzi un servizio alla stregua di un “servizio pubblico locale”, il quale deve essere oggetto di uno specifico modello gestorio.
Per contro, il codice del Terzo settore (Cts) ha previsto modalità di raccordo tra enti pubblici ed enti del Terzo settore, che non sono fondati su prestazioni sinallagmatiche, ma che, nondimeno, possono realizzare attività, interventi e progetti di interesse generale.
Per tracciare una linea di demarcazione quando la pubblica amministrazione intenda acquistare sul mercato una prestazione è coerente ricorrere alle procedure di cui al Codice dei contratti pubblici. Quando, al contrario, la sua intenzione è quella di attivare percorsi, processi e procedimenti che riescano a coinvolgere attivamente gli enti del Terzo settore sia nella fase di definizione delle politiche di intervento sia nella eventuale realizzazione dei progetti individuati per rispondere ai bisogni individuati, la pubblica amministrazione può ricorrere agli istituti previsti nel codice del Terzo settore, tra cui anche le convenzioni di cui sopra.

L’ente locale pubblica una manifestazione di interesse rivolta a verificare se e quante Aps presentino i requisiti, l’esperienza e le caratteristiche organizzative per essere “affidatari” di quel determinato servizio. Qualora alla procedura comparativa si presentasse una sola Aps, l’ente locale potrà affidare a quest’ultima il servizio oggetto di quella manifestazione di interesse. Analogamente, il medesimo risultato potrebbe essere conseguito anche nel caso in cui l’ente locale, a seguito di specifica ricognizione, non riscontrasse la presenza di altre Aps in grado di assicurare l’erogazione di quel servizio. Il principio di sussidiarietà appare quindi elemento legittimante l’affidamento diretto di un servizio, in assenza di “concorrenti” potenziali, che impongono, al contrario, il ricorso a procedure comparative finalizzate alla selezione del soggetto affidatario di quel determinato servizio.

Il secondo profilo attiene alla capacità organizzativa, all’esperienza maturata e agli altri requisiti strutturali e gestionali richiesti in capo ad associazioni che intendano svolgere un’attività ovvero un servizio caratterizzato, tra gli altri, da continuità e affidabilità
Il terzo profilo riguarda la necessaria combinazione tra soggettività giuridiche (non profit) e gli strumenti giuridici dell’amministrazione condivisa.

Fonte: Cantiere Terzo Settore

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