Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha fornito anche alcune indicazioni agli uffici del regi-stro unico nazionale del Terzo settore (Runts) per quanto riguarda il perfezionamento delle “trasmi-grazioni”. Il documento ministeriale chiarisce che gli enti costituiti prima del 2022 e che si siano iscritti al Runts in corso d’anno, non hanno l’obbligo di depositare il bilancio 2022, anche se nulla vie-ta ovviamente all’organizzazione di procedere liberamente e in maniera volontaria al deposito del bilancio 2021. I Runts potrebbero comunque richiedere all’ente il bilancio 2021, qualora ciò sia ne-cessario per valutare il superamento di alcuni limiti dimensionali al raggiungimento dei quali scattano determinati obblighi.

Per quanto riguarda invece la redazione dei rendiconti delle raccolte pubbliche occasionali di fon-di effettuate nell’anno precedente, il Ministero ricorda come essi debbano essere allegati al rendi-conto per cassa oppure alla relazione di missione. Si precisa inoltre che per le raccolte effettuate nel corso del 2021 non vi è l’obbligo di adottare lo schema di rendicontazione disposto dal menzio-nato decreto ministeriale: dato che esso è entrato in vigore nel 2022, saranno i rendiconti delle rac-colte fondi organizzate nel 2022 che dovranno conformarsi a tale schema.

La nota ministeriale fornisce infine alcune indicazioni agli uffici del Runts a seguito del perfeziona-mento della “trasmigrazione”, conclusasi lo scorso 7 novembre: per approfondire il tema si rimanda all’articolo “Trasmigrazione al registro unico terzo settore: le indicazioni per gli enti che non hanno ricevuto comunicazioni”.
Il Ministero precisa che il termine di 90 giorni entro cui gli enti devono depositare i bilanci ed aggior-nare determinate informazioni presenti sulla piattaforma non debba essere considerato perento-rio. Qualora gli enti non adempiano entro il termine, gli uffici competenti del Runts potranno avviare la procedura prevista dall’art. 48, c. 4 del codice del Terzo settore ma non potranno contestare o sanzionare il ritardo laddove le informazioni e i documenti, al momento in cui la posizione dell’ente sarà presa in esame, risulteranno comunque presenti a sistema anche se presentati oltre il termine.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

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