Il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali reca il regolamento che si applica alle operazioni di pagamento disposte da o tramite un dispositivo elettronico nel quadro di un’attività di beneficenza per effettuare erogazioni liberali destinate agli enti del Terzo settore che esercitano in via esclusiva o prevalente una o più attività tra quelle di interesse generale individuate dallo stesso regolamento.
Queste operazioni di pagamento devono essere effettuate da un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica che, in aggiunta a detti servizi, consente a un utente della rete o del servizio di eseguire le medesime operazioni addebitandole alla relativa fattura o al conto pre-alimentato dell’utente stesso presso il medesimo fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica, a condizione che il valore di ciascuna operazione di pagamento non superi euro 50 e il valore complessivo delle operazioni stesse non superi euro 300 mensili.

Nell’ambito del regolamento in questione sono considerate caritatevoli le seguenti attività di interesse generale erogate a titolo gratuito dagli enti del Terzo settore:
a) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto alla povertà educativa;
b) cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge n. 125/2014;
c) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
d) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui legge n. 166/2016, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
f) protezione civile, ai sensi della legge n. 225/1992.

Fino alla piena operatività del Runts, tale regime di esclusione si applica in via transitoria anche alle Onlus iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Fonte: Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali

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