Necessaria l’autocertificazione sull’appartenenza a una sola Cassa, che esclude un’ampia fascia di professionisti titolari di altri redditi. Si dovranno integrare le domande già presentate.

• L’art. 34, D.L. 23/2020 stabilisce l’appartenenza esclusiva a una sola cassa di previdenza quale requisito di accesso all’indennità di € 600 prevista dal D.L. 18/2020, imponendo un rinvio nell’erogazione delle somme per l’INPS e le casse private. La conseguenza è l’esclusione dal beneficio di numerosi professionisti titolari di altri redditi.

Integrare la domanda – La domanda, anche se già inoltrata, dovrà essere integrata da un’autocertificazione attestante l’iscrizione in via esclusiva alla Cassa di previdenza, senza versamenti di contributi ad altri istituti di previdenza. Le Casse invieranno comunicazioni relative alla necessità di integrazione della domanda.

Autocertificazione – Al momento la soluzione più accreditata è rendere disponibile, direttamente nell’area personale del portale, un modulo precompilato da selezionare al fine di attestare l’assenza di cause ostative all’erogazione dell’indennità.

Erogazione – Gli accrediti inizieranno una volta ricevute le istanze integrate, mantenendo per quanto possibile l’ordine cronologico di ricezione delle domande.

Controlli – Rimangono inalterate le procedure di controllo, demandate alle Casse per gli aspetti formali e al Ministero del Lavoro per quelli sostanziali riferiti alla spettanza dell’agevolazione.

Pubblicato il 20-04-2020

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