La Corte Costituzionale, con la sentenza 131 del 20/05/2020 fornisce un importante approfondimento e chiarimento sull’articolo 55 del Codice del Terzo Settore in materia di co-programmazione e co-progettazione tra la Pubblica Amministrazione e gli Enti di Terzo settore.

Con questa sentenza, viene dato valore costituzionale alla collaborazione tra istituzioni pubbliche ed enti di Terzo settore, riconoscendo la comune finalità volta al perseguimento dell’interesse generale della comunità e in piena attuazione al principio costituzionale di sussidiarietà, una svolta importantissima, commenta Claudia Fiaschi, Portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore. Importante segnalare come l’art. 55 costituisce, nell’interpretazione del giudice costituzionale, un ampliamento degli strumenti già previsti dalla legge 328 del 2000, riassorbiti dal Codice del Terzo settore, rifuggendo da una letture limitative.

La Corte afferma che gli Ets vanno “coinvolti attivamente” nelle politiche sociali in quanto soggetti giuridici dotati di caratteri specifici (art. 4), volti a «perseguire il bene comune» (art. 1), a svolgere «attività di interesse generale» (art. 5), senza perseguire fini di lucro (art. 8) e perché sottoposti a un sistema pubblico di accreditamento (art. 11) e a rigorosi controlli (articoli da 90 a 97). Pertanto devono essere valorizzati come la chiave di volta di un nuovo rapporto collaborativo con i soggetti pubblici.

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