Il decreto “Cura Italia” (D.L. 18/2020), all’’art. 66, prevede una serie di benefici per coloro che nel corso del 2020 effettueranno erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di enti senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, finalizzate al finanziamento di interventi in materia di contenimento o gestione dell’emergenza provocata dal Covid-19.
Per le persone fisiche e gli enti non commerciali è prevista una detrazione d’imposta del 30% , con un limite di 30.000 euro.

Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, il comma 2 dello stesso articolo prevede la deduzione dal reddito complessivo, rinviando all’art. 27 L. 13.05.1999 n. 133. La deduzione vale anche ai fini Irap ed è deducibile nell’esercizio in cui viene effettuata. Non è previsto un limite massimo alla deduzione e le erogazioni non sono soggette all’imposta sulle donazioni. Estremamente interessante è la previsione che i beni donati non possono essere considerati ricavi ex art. 85 del TUIR (se trattasi di merce), né plusvalenze ex art. 86 del TUIR (se beni strumentali).

L’erogazione in natura deve risultare da un atto scritto che contenga la descrizione analitica di quanto viene donato e l’indicazione del suo valore. Occorre anche una dichiarazione nella quale il destinatario assuma l’impegno ad utilizzare i beni ricevuti per il contrasto e/o il contenimento dell’emergenza Covid-19.

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