La Regione Valle d’Aosta ha approvato la Legge regionale 28 aprile 2026, n. 6, che introduce un nuovo quadro normativo per sostenere il Terzo settore, rafforzare l’amministrazione condivisa e promuovere la cittadinanza attiva. Il testo è composto da 24 articoli e si articola attorno ad alcuni pilastri strutturali volti a regolare la governance e i procedimenti collaborativi: co-programmazione e co-progettazione, beni comuni e patti di collaborazione, Consulta regionale del Terzo settore e Osservatorio regionale del Terzo settore. La norma riconosce la libera iniziativa dei cittadini associati per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Gli Enti del Terzo settore (Ets) sono individuati come interlocutori stabili della pubblica amministrazione ed elementi caratterizzanti la società regionale, quali fattori di coesione sociale, sviluppo e resilienza delle comunità locali e motore di innovazione sociale, con particolare attenzione ai bisogni dei soggetti più fragili e alle aree marginali (art. 1). In applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, gli enti pubblici territoriali sono tenuti a favorire forme di cooperazione con gli Ets prima di ricorrere a modelli di esternalizzazione o gestione diretta dei servizi, promuovendo l’amministrazione condivisa (art. 3).

L’art. 4 istituisce la Consulta regionale del Terzo settore della Valle d’Aosta come organo permanente di raccordo politico-istituzionale, con funzioni consultive sui piani di programmazione socio-assistenziale e sanitaria. La Consulta è composta da: assessore regionale competente o suo delegato; rappresentante degli enti locali; sei rappresentanti degli Ets; un rappresentante per ciascun Csv accreditato; un rappresentante del Forum del Terzo settore regionale. L’art. 5 promuove i Csv, sostenendo le attività di supporto tecnico, formativo e informativo al volontariato, con finanziamento stabile regionale per servizi di consulenza e formazione, anche digitale, a favore delle micro-associazioni. È inoltre istituito l’Osservatorio regionale del Terzo settore (art. 6), quale struttura tecnica per il monitoraggio delle attività degli Ets, l’analisi dei dati economico-sociali e la mappatura dei bisogni e delle marginalità territoriali.

 

Gli artt. 7-15 disciplinano l’amministrazione condivisa. La co-programmazione è finalizzata all’individuazione dei bisogni sociali, degli interventi e delle risorse disponibili, quale fase propedeutica alla definizione delle politiche pubbliche (artt. 8-11). In tale ambito possono essere individuate iniziative di innovazione sociale e di interesse regionale sulla base dei fabbisogni territoriali, con procedimenti comparativi tra proposte degli Ets e possibile erogazione di contributi (art. 20). La co-progettazione regola invece l’attivazione di tavoli per la definizione congiunta di progetti e interventi (artt. 12-15). È previsto il riconoscimento del diritto di iniziativa degli Ets nei procedimenti di co-programmazione e co-progettazione, non subordinato a scelta discrezionale della pubblica amministrazione (art. 7).

 

Le amministrazioni pubbliche possono stipulare patti di collaborazione con cittadini attivi per la gestione dei beni comuni (art. 16). È inoltre prevista la concessione in comodato d’uso gratuito di beni mobili e immobili non utilizzati agli Ets, esclusi gli enti con finalità di impresa sociale, per attività istituzionali (art. 17). La Regione promuove la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani (art. 18), anche attraverso convenzioni con organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e altri enti pubblici o istituzioni scolastiche e universitarie. Sono previste convenzioni con organizzazioni e associazioni iscritte al Runts da almeno sei mesi per attività sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. È inoltre istituito il volontariato individuale nelle pubbliche amministrazioni, mediante un registro dedicato e la previsione di coperture assicurative per i volontari (art. 19).

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