Ricordiamo intanto che si parla di registro unico perché da più registri attualmente in vigore, si passerà a uno solo, il RUNTS, che al suo interno sarà suddiviso in più sezioni:
ODV;
APS;
Enti filantropici;
Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
Reti associative, incluse quelle nazionali;
Società di mutuo soccorso;
Altri enti del Terzo settore.
Il sistema di registrazione sarà interamente informatico e telematico. Questo significa che tutte le comunicazioni tra gli uffici del RUNTS e gli enti del Terzo settore si svolgeranno con modalità tematiche.
L’iscrizione non è obbligatoria un ente può scegliere di entrare nel RUNTS e di qualificarsi come ente del Terzo settore, ma anche di non farlo, ma “ETS” saranno solo gli enti registrati nel RUNTS. E solo gli enti iscritti avranno accesso ai benefici previsti dalla riforma per gli enti del Terzo settore. Si tratta di benefici fiscali e di quelli connessi ai rapporti con gli enti pubblici, legati alle convenzioni previste dell’art. 55 e dall’art. 56 del codice del Terzo settore e quelli legati all’accesso ai fondi riservati agli ETS e a tutto il regime di favore loro riservato.
Quindi, l’iscrizione al RUNTS è necessaria per acquisire lo status di ETS e per godere dei benefici dello status di ente del Terzo settore.
Ma anche per acquisire la personalità giuridica di diritto privato ed evitare così il rischio patrimoniale che corrono gli amministratori di un’associazione non riconosciuta. Negli enti con personalità giuridica, infatti, delle obbligazioni risponde soltanto l’ente con il suo patrimonio e non chi ha sottoscritto l’atto che è fonte dell’obbligazione, in particolare il legale rappresentante. Questa responsabilità limitata in passato si poteva ottenere attraverso una richiesta fatta o in Prefettura o presso la Regione e che richiedeva un test di ammissibilità più pesante di ciò che accade ora con la riforma. Oggi, infatti, un’associazione con soli 15.000 euro di patrimonio minimo (finora occorrevano almeno 50-60.000 euro in denaro), anche in natura, come nel caso di una biblioteca, un’autovettura e altri beni suscettibili di valutazione economica da parte di un perito, se si appoggia al notaio per redigere l’atto costitutivo e richiedere l’iscrizione al Registro, può ottenere la personalità giuridica grazie alla stessa iscrizione nel RUNTS necessaria per ottenere lo status di ETS. Lo stesso vale per le fondazioni, per le quali occorre però un patrimonio non inferiore a 30.000 euro.
Lo status di ente del Terzo settore è reversibile. Una volta entrati nel RUNTS e acquisita la qualifica di ETS, si può tornare indietro, ma bisogna stare attenti perché se si decide di uscire dal Registro, si dovrà devolvere ad altri enti del Terzo settore l’incremento patrimoniale realizzato dal momento dell’ingresso.
Lo status di ETS è modificabile. Poiché esistono ben 7 tipologie di enti del Terzo settore: è possibile cambiare il proprio status, adattandolo alla nuova tipologia societaria. Il cambio di status si chiama, tecnicamente, “migrazione”
Gli enti che non si iscrivono nel RUNTS non ottengono lo status di ente del Terzo settore o, se lo possiedono gia, lo perdono, ma possono continuare ad operare come associazione o fondazione del codice civile ordinario o di altre leggi speciali, senza la qualifica e i benefici di essere ETS.
Le imprese sociali (sezione d) e alcune società di mutuo soccorso (sezione f) dovranno iscriversi al registro delle imprese e la competenza della loro gestione sarà dell’ufficio delle imprese competente per sede legale e non dell’ufficio del RUNTS. I dati presenti sul registro delle imprese sulle imprese sociali, le cooperative sociali e le società di mutuo soccorso, confluiranno nel RUNTS alle sezioni d ed f.
Per accedere al RUNTS, gli enti di nuova costituzione o non ancora iscritti a nessun registro potranno presentare apposita istanza, mentre quelli in atto iscritti nei vari registri vi trasmigreranno automaticamente ad opera degli uffici territoriali dei ei registri ai quali si risulta iscritti. Stiamo parlando solo delle ODV e APS che al giorno prima della data di avvio del Registro risultino iscritte nei vecchi registri. La trasmigrazione, quindi, non riguarda i nuovi enti, né le ONLUS, e non avviene su istanza di parte. Saranno gli stessi uffici pubblici a portarla a termine. Toccherà poi agli uffici regionali del RUNTS verificare la sussistenza dei requisiti, a cominciare dalla conformità dello statuto al nuovo Codice.
(Fonte; rielaborazione propria di un documento di Comunicazione CSVnet – Cantiere terzo settore)

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