L’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, recato dal decreto legge 119/2018, entrato in vigore il 1° gennaio 2019, conteneva specifiche deroghe, volte a introdurre semplificazioni in ordine ai nuovi adempimenti, per i soggetti in regime 398 di ridotte dimensioni (con ricavi commerciali annui pari o inferiori a 65.000), per tali soggetti era prevista la possibilità di continuare ad emettere fatture nel formato cartaceo.

La circolare n. 14 del 2019 dell’Agenzia delle entrate, intervenuta in materia di fatturazione elettronica, delineava due possibili fattispecie di comportamento per i soggetti in regime 398 con volumi, nell’anno 2018, superiori ai 65.000 euro di ricavi:

  • possibilità che la fattura elettronica venisse emessa dal committente “per conto” del soggetto in regime 398. Si trattava di una procedura complessa, che comportava un macchinoso recupero da parte del soggetto 398 nell’area riservata dell’Agenzia delle entrate, e che ha quindi trovato scarsa applicazione;
  • emissione diretta del soggetto in regime 398, obbligatoria nel caso in cui l’emissione fosse nei confronti di un altro soggetto in regime 398.

Le ipotesi di esonero dalla fatturazione elettronica hanno visto un progressivo ridimensionamento, attutato a partire dal 1° luglio 2022 a valere fino al 31 dicembre 2023, in cui vi è stato un processo graduale di avvicinamento all’obbligo di fatturazione elettronica, abbassando il limite entro il quale godere dell’esonero a 25.000 euro di ricavi annuali, invece per tutti gli altri soggetti (con volume di ricavi superiori a 25.000) l’obbligo di emettere fattura elettronica era operativo quindi dal 1° luglio 2022. Dal 1° gennaio 2024 anche la soglia dei 25.000 euro risulta abrogata; pertanto, tutti i soggetti che hanno optato per il regime 398, a prescindere dal volume di ricavi, sono obbligati all’emissione della fattura elettronica.

Oltre all’emissione del documento in formato elettronico, in relazione al tema della conservazione delle fatture elettroniche, gli enti si devono attivare per la conservazione elettronica delle stesse: questa è possibile, gratuitamente, attraverso il portale fatture e corrispettivi disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate, o attraverso la sottoscrizione di un contratto con un soggetto esterno abilitato a tale servizio di conservazione.

 

Fonte: Cantiere Terzo Settore

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