In materia di rendicontazione del contributo 5xmille, recentemente sono state aggiornate le linee-guida ministeriali alla luce dell’avvio della piattaforma per gli enti che hanno ricevuto a tale titolo im-porti pari o superiori a 20mila euro.

I beneficiari di contributi pari o superiori a 20.000,00 euro devono:
• Trasmettere, entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la redazione:
– il rendiconto;
– la relazione illustrativa.
• Pubblicare sul proprio sito web, entro 60 giorni dal termine ultimo previsto per la redazione del rendiconto, gli importi percepiti e il rendiconto con la relazione illustrativa, dandone comunica-zione entro i successivi 7 giorni all’Amministrazione erogatrice.
• Inviare il rendiconto e relazione illustrativa: attraverso l’apposita piattaforma, disponibile sul por-tale servizi.lavoro.gov.it.
• Entro 7 giorni dalla pubblicazione sul sito di rendiconto e relazione illustrativa, gli enti beneficiari di contributi non inferiori a 20.000,00 euro devono comunicare l’avvenuta pubblicazione attra-verso la piattaforma disponibile sul portale servizi.lavoro.gov.it.

Tra i requisiti di ammissibilità troviamo tutte le spese effettivamente sostenute devono ricadere en-tro i 12 mesi successivi alla data di percezione del contributo. È possibile rendicontare anche le spese sostenute a partire dalla data di pubblicazione – da parte dell’Agenzia delle Entrate – dell’elenco definitivo dei soggetti ammessi ed esclusi, recante gli importi spettanti per ciascun bene-ficiario. Se, successivamente alla pubblicazione dell’elenco, si verifichino o siano accertate situa-zioni ostative all’erogazione del contributo, tali spese resteranno a carico dell’ente. I documenti giu-stificativi devono essere annullati con dicitura attestante che la spesa è stata sostenuta con la quota del “contributo cinque per mille” e l’anno finanziario di riferimento.

Mentre le spese non ammesse comprendono: spese di pubblicità sostenute per realizzare campa-gne e attività di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille; le uscite effet-tuate a titolo di investimenti finanziari; le somme in pagamento di multe e sanzioni, civili o ammini-strative; le spese non costituenti esborso finanziario in quanto sostenute tramite compensazione di crediti; le spese sostenute dopo la cessazione dell’attività istituzionale dell’ente (es. dopo la delibera di messa in liquidazione dell’ente stesso); l’Iva detraibile.

Fonte: Confini Online

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