Con il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per la prima volta il legislatore ha ritenuto di inserire la collaborazione con gli enti del Terzo settore (Ets) anche in settori “lontani” da quelli tipicamente del welfare. Nondimeno, le nuove previsioni normative meritano at-tenzione non soltanto perché testimoniano una apertura nei confronti dell’azione sussidiaria degli en-ti del Terzo settore, ma soprattutto perché tra i servizi pubblici locali possono sperimentarsi interven-ti e attività che possono avere un impatto anche sull’esigibilità dei diritti civili e sociali.

Gli enti territoriali, nell’ambito delle competenze ad essi attribuite, perseguono finalità sociali e il sod-disfacimento dei bisogni della comunità di riferimento. Finalità e bisogni che, nel corso degli anni, hanno subito notevoli mutamenti a causa dei molteplici cambiamenti politici, economici.
Per quanto riguarda i servizi pubblici, il processo di cambiamento ha sollecitato gli enti locali ad as-sumere un nuovo orientamento nella gestione degli interventi a rilevanza collettiva.
Agli enti locali viene affidata la regia dei servizi che interessano le comunità locali e il coordinamen-to dei vari attori “preposti” all’erogazione e organizzazione di quei servizi, affinché la loro azione sia indirizzata verso il raggiungimento del benessere collettivo, in una logica tendenzialmente unitaria.

Per quanto riguarda l’erogazione dei servizi pubblici locali, si è soliti tradizionalmente distinguere tra:
1. ricorso all’affidamento a società in house ossia totalmente partecipate e soggette al cosiddetto “controllo analogo” da parte degli enti locali soci;
2. esternalizzazione ovvero espletamento di gare per l’affidamento del servizio;
3. costituzione di società miste, in cui il socio privato è scelto mediante gara cosiddetto. “a doppio oggetto” e al quale non può essere attribuita una quota di capitale inferiore al 30%.
I servizi in parola sono definiti dalle seguenti caratteristiche: universalità, continuità, qualità, accessi-bilità, tutela dei consumatori.
I Sieg devono: “offrire” una chiara e facile identificazione degli obblighi di servizio pubblico; risultare trasparenti e responsabili con riguardo specifico alle clausole contrattuali, alle tariffe applicate e alle condizioni di finanziamento del servizio; costituire una effettiva scelta per i consumatori/utenti tra varie opzioni possibili e tra vari erogatori.

L’articolo individua la co-progettazione quale “modalità ordinaria” per l’attivazione di rapporti collabo-rativi con gli enti del Terzo settore anche nella gestione dei servizi pubblici locali. Individua inoltre gli enti del Terzo settore quali soggetti abilitati e legittimati ad agire e intervenire anche in un comparto tipicamente riservato all’azione degli enti pubblici, che possono gestire i servizi pubblici locali ricor-rendo ai contratti di appalto e concessione. Rafforza il principio di sussidiarietà orizzontale, e il coin-volgimento degli enti del Terzo settore nella gestione dei servizi pubblici locali si colloca quale for-mula equiordinata alle altre previste dal Capo II dello schema in parola.

I partenariati con gli enti non profit potranno essere vagliati alla luce de principio di sussidiarietà oriz-zontale, verificandone la “fattibilità” e sostenibilità nei singoli ambiti territoriali, inserendo anche que-sta forma di gestione nelle linee guida e regolamenti che gli enti locali possono adottare per discipli-nare in modo efficace, trasparente e adeguato i rapporti giuridici con gli Ets.

Fonte: Cantiere Terzo Settore

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