Premesso che per tutti gli enti che ne fanno parte, il codice del Terzo settore prevede l’obbligo di registrazione dei volontari non occasionali, il Ministero del lavoro (nota n. 7180 del 28 maggio 2021), ha chiarito che sussiste la necessità di vidimare il registro dei volontari non occasionali operanti nei vari enti. Il registro, ai sensi del D.M. 14 febbraio 1992, deve avere la numerazione progressiva delle pagine, la bollatura in ogni pagina e l’apposizione della dichiarazione, da parte dell’autorità che appone il bollo sulle pagine, relativa al numero complessivo delle stesse.
La vidimazione intende garantire la veridicità del documento ed evitare la soppressione o l’inserimento di pagine e risulta ininfluente che il CTS non preveda espressamente tale obbligo: la sua previsione è, infatti, contenuta nelle disposizioni di attuazione dell’obbligo assicurativo che adesso è esteso a tutti gli enti del Terzo settore, che possono avvalersi di volontari.
Le indicazioni della nota ministeriale riguardano da subito, in maniera particolare, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri, in quanto si tratta di enti che, nello svolgimento delle proprie attività di interesse generale, sono tenute ad avvalersi in modo prevalente di volontari. A ruota, l’obbligo riguarda poi le ONLUS, ecc.

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