L’Agenzia delle Entrate, rispondendo a un interpello, in riferimento all’imposta di bollo e a quella di registro, relativamente alla convenzione tra un comune e un ente religioso iscritto all’albo delle ODV, ha dichiarato che nelle certificazioni, attestazioni e in qualunque altro documento cartaceo o informatico posti in essere o richiesti dalle associazioni di volontariato, si continua a beneficiare del regime di esenzione dall’imposta di bollo, in applicazione dell’art. 82, c. 5 del D. Lgs. 117/2017. Circa la tassazione, ai fini dell’imposta di registro della convenzione, ha altresì affermato che l’art. 82, c. 3 del medesimo decreto, ne ha confermato l’esenzione. (Agenzia delle entrate, pronunciamento del 8.01.2021, n. 22