Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini. Rappresentano una vera e propria impresa sociale, in quanto perseguono l’interesse generale della comunità, nel rispetto dei criteri di razionalità economica e dell’ efficiente impiego di tutte le risorse disponibili. La normativa di riferimento è rappresentata dalla legge dell’8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”. L’Art. 1 della legge, al primo comma, specifica i due tipi di attività mediante le quali deve essere perseguito lo scopo della cooperativa:
 la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (cooperative sociali di tipo A);
 lo svolgimento di attività produttive finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (cooperative sociali di tipo B).
La legge prevede anche l’esistenza delle Cooperative Sociali a scopo plurimo, le quali hanno per oggetto entrambe le attività, A e B. Questa tipologia è però ammissibile soltanto a condizione che:
 dall’oggetto sociale emerga il collegamento funzionale tra le attività di tipo A e B;
 l’organizzazione amministrativa della cooperativa permetta la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate.
Le cooperative sociali, in virtù del fine sociale che perseguono, sono di diritto cooperative a mutualità prevalente. È obbligatoria, pertanto, l’iscrizione nell’ apposito albo tenuto dal Ministero per le Attività Produttive, con la possibilità di godere delle agevolazioni fiscali e tributarie. L’atto costitutivo di ogni cooperativa sociale deve contenere la manifestazione della volontà di costituire una società e i suoi dati fondamentali e deve essere redatto da un notaio, che lo depositerà entro 20 giorni presso l’Ufficio del Registro delle Imprese. Non è più necessario indicare la durata della società, venendo così legittimata la costituzione di cooperative a tempo determinato. Per la sua stipula, il codice civile richiede la partecipazione di almeno nove soci. L’eccezione a questa regola è possibile soltanto nell’ipotesi in cui si voglia procedere alla costituzione di una cooperativa composta da sole persone fisiche: in questo caso è sufficiente che i soci siano almeno tre. Ogni cooperativa sociale deve possedere un proprio statuto, cioè quel complesso di norme relative al funzionamento della società, parte integrante dell’atto costitutivo. Lo stesso deve prevedere:
 la denominazione sociale, la quale, come stabilisce il codice, deve sempre riportare la dizione “cooperativa sociale”;
 la sede legale, che può essere diversa da quella amministrativa, dove cioè la cooperativa ha i propri uffici;
 l’oggetto sociale, cioè le attività che si intendono svolgere;
 la quota sociale o azione, ognuna delle quali non può essere inferiore a € 25,00 o superiore a € 500,00. Le quote e le azioni non possono essere cedute a terzi, salvo autorizzazione degli Amministratori;
 le condizioni per l’ammissione, il recesso e l’esclusione dei soci;
 un’eventuale previsione di maggiori voti per soci persone giuridiche;
 le forme di convocazione dell’assemblea dei soci;
 il sistema di amministrazione adottato;
 la previsione del collegio sindacale, se dovuta o scelta;
 la nomina dei primi amministratori e sindaci.
Ogni Cooperativa Sociale deve avere almeno tre soci; fino a quando non si raggiungono i nove soci, la base sociale deve essere composta solo da persone fisiche e si deve applicare la normativa delle S.r.l. È fondamentale che sussista una forte correlazione tra i requisiti soggettivi dei soci e l’oggetto sociale previsto nello statuto. Ad esempio, non possono divenire soci quanti esercitano in proprio, attività che siano in concorrenza con quelle della cooperativa. Nuovi soci possono essere ammessi nella cooperativa tramite una deliberazione degli amministratori, su domanda dell’interessato. Se quest’ultima viene positivamente accolta, ciò deve essere comunicato all’interessato e annotato, a cura degli amministratori, nell’apposito libro dei soci. Se invece la domanda viene respinta, l’organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati. Sempre entro i 60 giorni l’aspirante socio può chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea.
Il socio può essere escluso dalla cooperativa per il mancato versamento della quota sociale, gravi inadempienze, mancanza o perdita dei requisiti e per altri motivi indicati nello statuto. L’esclusione deve essere deliberata dagli amministratori o dall’assemblea.
All’interno di ogni cooperativa sono previste diverse tipologie di libri societari:
 il libro dei soci: è il libro dove vengono indicati i nomi dei soci e le relative informazioni di ogni singolo componente. Vi si annotano anche eventuali provvedimenti, ammissioni, cessioni, esclusioni, casi di morte;
 il libro dei verbali dell’assemblea: in esso vanno trascritti i verbali, appunto, delle assemblee. È firmato da un segretario e dal presidente dell’assemblea;
 il libro dei verbali del consiglio di amministrazione: deve contenere tutti i verbali che riportano le scelte di gestione dell’organo amministrativo;
 il libro dei verbali del collegio sindacale, se eletto; in esso si annotano tutti gli interventi riguardanti l’analisi periodica della conduzione amministrativa dell’azienda.
Infine, sono previste diverse tipologie di soci:

Soci lavoratori
Sono tali coloro che partecipano alla conduzione della società e mettono a disposizione della cooperativa le loro capacità professionali, ottenendo un compenso proporzionato alla qualità e alla quantità del lavoro prestato.

Soci fruitori
Soci fruitori sono coloro che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi offerti dalla cooperativa.

Soci Volontari
Si tratta di una tipologia di socio prevista esclusivamente per le cooperative sociali. La legge 381/1991 prevede infatti la possibilità che la cooperativa sociale abbia volontari all’interno della propria compagine societaria.
I soci volontari possono essere solo persone fisiche. Proprio perché esclusivi delle cooperative sociali, si tratta di persone che incarnano maggiormente lo scopo di solidarietà. Infatti la legge 381/1991 prevede che essi debbano prestare le loro attività gratuitamente, che non possono superare la metà del numero complessivo dei soci e che devono essere iscritti in una apposita sezione del libro soci. La cooperativa deve assicurarli presso l’INAIL contro gli infortuni, stipulare una polizza che copra la RCT e può rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate. Nell’espletamento di mansioni e/o servizi, la loro opera va sempre utilizzata in via complementare e non esclusiva, quindi come arricchimento e sostegno dell’operato già in essere.

Soci finanziatori
Sono soci non interessati alle prestazioni mutualistiche della cooperativa, ma ad effettuare un conveniente investimento in denaro.

Soci svantaggiati
Si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, le persone tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa che vivano in situazioni di difficoltà, i condannati ammessi in misura alternativa alla detenzione. Tali condizioni devono risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione.
Questi soci vengono avviati al lavoro nelle cooperative sociali di tipo B, nelle quali devono costituire almeno il 30% dei lavoratori. A fronte di tale inserimento, a tali cooperative vengono riconosciuti vantaggi assai consistenti.

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