Il 23 aprile 2024 è stata pubblicata una nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali volta a fornire chiarimenti sull’ambito soggettivo di applicazione della misura del social bonus disciplinata dal codice del Terzo settore (art. 81 dlgs n. 117/2017).Il social bonus è uno strumento che si concretizza in un credito d’imposta accordato a persone fisiche, enti che non svolgono attività commerciali e tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che hanno effettuato erogazioni liberali destinate ed utilizzate per sostenere il recupero delle seguenti categorie di beni assegnati agli Ets:

  1. immobili pubblici inutilizzati;
  2. beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata.

Questi beni sono utilizzati da parte degli Ets in via esclusiva per lo svolgimento di una o più attività di interesse generale indicate nell’art. 5 dlgs n. 117/2017 con modalità non commerciali.

Il credito di imposta ammonta a:

  • 65% per le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche nei limiti del 15% del reddito imponibile;
  • 50% per le erogazioni liberali effettuate da società nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui;
  • 50% per le erogazioni effettuate da enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile.

Nello specifico, la nota precisa che il possesso della qualificazione soggettiva da parte dell’ente beneficiario delle erogazioni ha rilevanza ai fini della legittima fruizione del credito d’imposta da parte dei contribuenti che effettuano le erogazioni liberali in favore dell’ente beneficiario: è pertanto necessario che il beneficiario sia in possesso della qualificazione soggettiva di ente del Terzo settore a partire dal momento della presentazione dell’istanza e alla data di adozione del provvedimento di approvazione dell’elenco dei progetti di recupero ammessi al social bonus e perduri per tutto il periodo di realizzazione dell’intervento di recupero. Per permettere di beneficiare del social bonus ai soggetti (persone fisiche o persone giuridiche) che effettuano erogazioni nei loro confronti, gli Ets devono presentare la richiesta di accesso al beneficio compilando il format disponibile sulla piattaforma ministeriale e allegando la modulistica prevista.

 

Fonte: Cantiere Terzo Settore

 

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