Lo scorso 11 gennaio è stato oggetto di un’Intesa in sede di Conferenza unificata uno schema di decreto legislativo intitolato “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”. Alcune delle disposizioni che hanno trovato spazio al suo interno riguardano anche il ruolo del Terzo settore nel futuro assetto delle politiche per la disabilità e dei relativi servizi ed è a questo specifico aspetto, fra i tanti profili rilevanti dello schema di decreto, che è dedicato questo articolo. La legge 227/2021, già citata poco sopra, costituisce, di per sé, una delle conseguenze normative del Pnrr. All’interno della componente C2 del Pnrr, infatti, era prevista l’approvazione di una “Legge quadro sulla disabilità, con lo scopo di realizzare pienamente quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, già ratificata e resa esecutiva con la legge 18/2009, seguendo un approccio coerente con il diritto e le politiche dell’Unione europea (e – in particolare – con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione e con la “Strategia europea per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030”, adottata dalla Commissione nella primavera del 2021). Lo schema di decreto legislativo oggetto dell’Intesa richiamata in apertura ricomprende 38 articoli, ripartiti in quattro capi. Nel primo, trovano spazio norme relative alle “finalità e alle definizioni generali”. Nel secondo, si colloca la disciplina inerente al “Procedimento valutativo di base” e all’“accomodamento ragionevole”. Il terzo capo del documento in esame è dedicato alla “Valutazione multidimensionale e [al] progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”. Il quarto capo, infine, contiene le “disposizioni finanziarie, transitorie e finali”. Non sono pochi, all’interno dello schema di decreto, i passaggi che possono suscitare interesse, destare perplessità o essere oggetto di critiche, anche serrate. Come anticipato, non è possibile, in questa sede, proporne un’analisi puntuale; ci limiteremo a evidenziare, in maniera puntuale, il ruolo che il legislatore delegato ha individuato per gli enti del Terzo settore  all’interno dello schema di decreto. All’interno del I e del IV capo – lo si può anticipare – di Ets non c’è traccia; la nostra analisi deve partire dal II capo, dedicato, come già detto, alle procedure di valutazione e all’accomodamento ragionevole. Si tratta di ambiti molto importanti: le procedure di valutazione per le persone con disabilità e i loro familiari, costituiscono spesso un momento pieno di difficoltà. Ciò per problemi che vanno dalla complessità delle procedure burocratiche, alle ripercussioni che la valutazione può avere sui servizi e alle prestazioni cui si ha accesso, all’effetto stigmatizzante che le procedure in questione possono generare. Lo schema prevede una procedura valutativa di base e ne delinea finalità e procedure. È qui che troviamo un primo cenno agli Ets: all’articolo 9, comma IV, si prevede che la procedura valutativa sia affidata a commissioni costituite in seno all’Inps e che esse “siano integrate con un professionista sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell’Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi civili, dell’Unione italiana ciechi e degli ipovedenti, dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti e dell’Associazione nazionale delle famiglie e delle persone con disabilità intellettiva e disturbi del neuro sviluppo ”, in ogni occasione in cui le commissioni in questione debbano pronunciarsi sulle specifiche condizioni di disabilità. La disposizione appena riportata ricalca piuttosto fedelmente quanto previsto all’art. 1, comma III, della legge 295/1990. Di seguito, non senza un errore materiale nella redazione del testo, lo schema di decreto legislativo, all’art. 9, comma VIII, prevede alla copertura relativa agli oneri per la partecipazione ai lavori delle commissioni di valutazione del professionista sanitario in rappresentanza delle associazioni.

 

Fonte: Cantiere Terzo Settore

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