Questa estate è stata inserita – in sede di conversione del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 in vigore dal 17 agosto scorso – una nuova disciplina iva relativamente ai servizi strettamente connessi con la pratica sportiva contemplando l’esenzione iva dei servizi in luogo del regime fuori campo iva previsto dall’art. 4 del dpr Iva.

L’art. 36 bis del dl 75/2023 prevede in particolare che

  1. Le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi,rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto.
  2. Le prestazioni dei servizi didattici e formativi di cui al comma 1, rese prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si intendono comprese nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Il primo comma invece prevede un regime di esenzione iva con riferimento a:

  • prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi resi. Per quanto concerne le discipline, si segnala che non tutte quelle espressamente riconosciute dal Coni sono ammesse al beneficio dell’esenzione iva dall’Unione europea. Nei servizi strettamente connessi è inoltre possibile ricondurre il noleggio degli spazi purché strettamente funzionale allo svolgimento dell’attività sportiva (in tal senso Corte di giustizia sentenza del 25 febbraio 2015, resa nella causa C-22/15,);
  • i servizi devono essere diretti alle persone: si prescinde quindi dalla circostanza che siano associati o tesserati.
  • i servizi devono essere resi da parte di enti senza fini di lucro non necessariamente qualificati come enti sportivi dilettantistici iscritti nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

L’associazione che non si adegua alle novità introdotte è passibile della sanzione amministrativa pecuniaria connessa alla violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni esenti da 250 a 2.000 euro quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (ex art. 6 del dlgs 471/1997), oltre alla sanzione per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e irap, ancorché a zero. Alcune associazioni sportive invece hanno provveduto all’apertura della partita iva optando per il regime di cui alla legge 398/1991 che garantisce semplificazioni ed esoneri negli adempimenti. Le associazioni già titolari di partita iva in regime ex lege 398/1991 in alcuni casi hanno deciso di applicare il decreto legge 75/2023 e quindi di emettere – nei confronti sia di soci/tesserati che di terzi – ricevuta con l’indicazione “esente iva ex art. 10 dpr iva”, a meno che non sia richiesta l’emissione di fattura mentre le associazioni titolari di partita iva in regime non forfettario in alcuni casi hanno optato per l’immediata applicazione del dl 75/2023 con conseguente emissione – nei confronti sia di soci/tesserati che di terzi – di fattura o scontrino telematico parlante con la dicitura “esente iva ex art. 10 dpr iva”. Negli altri casi continuano a adottare i medesimi comportamenti del passato in attesa di indicazioni più chiare.

Fonte: Cantiere Terzo Settore

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