Per costituire un’associazione si possono seguire determinati step, che portano alla sua realizzazio-ne. Il Cantiere del Terzo Settore ne ha individuati sette, ossia:
1) valutazione in merito alla circostanza che l’associazione sia la forma giuridica ottimale attraverso cui organizzare le attività;
2) valutazione in merito a quale tipologia di associazione vogliamo costituire alla luce delle finalità che perseguiamo, all’assenza di scopo di lucro ed ai vincoli che implica, alla presenza o meno di vo-lontari all’interno della compagine associativa, all’affermazione o meno della democraticità e traspa-renza gestionale con cui intendiamo caratterizzare il sodalizio.
3) redazione di atto costitutivo e statuto;
4) richiesta di apertura del codice fiscale con Modello AA5/6;
5) acquisito il codice fiscale, si procede alla liquidazione dell’imposta di registro (euro 200,00) utiliz-zando il modello F24;
6) richiesta di registrazione dell’atto all’Agenzia delle entrate – ufficio registrazione atti, sempre pre-vio appuntamento da prendere nel sito dell’Agenzia dell’Entrate;
7) presentazione di istanza di iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), sezio-ne associazione di promozione sociale attraverso il portale Runts.
In merito al secondo punto, la scelta di assumere la qualifica di ente del Terzo settore è subordinata alla verifica dei seguenti presupposti:
– Senza scopo di lucro;
– Svolge attività di interesse generale tipizzate dall’articolo 5 del codice del Terzo settore;
– Deve essere di natura mutualistica o solidaristica o avere entrambe le nature;
– Deve garantire ai lavoratori dipendenti un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi;
La scelta di assumere la qualifica di associazione di promozione sociale è inoltre subordinata alla verifica dei seguenti presupposti:
– Dimostrare che non si qualifica come circolo che dispone limitazioni con riferimento alle condi-zioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento della quota associativa o che collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale;
– Possiede come minimo sette soci persone fisiche o tre associazioni di promozione sociale ade-renti;
– Assicura che tra i propri soci non ci sono soggetti con scopo di lucro e se presenta, tra i propri associati, enti del Terzo settore o senza scopo di lucro;
– Può dimostrare di avvalersi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associa-ti applicando il criterio capitario.
Fonte: Cantiere Terzo Settore