Entro il prossimo 30 giugno gli enti non profit e le organizzazioni che hanno ricevuto contributi pubblici nell’esercizio precedente pari o superiori a 10mila euro dovranno procedere alla loro pubblicazione. Nel conteggio è esclusa la quota del 5 per mille. I contributi possono essere non solo in denaro ma anche “in natura”. Qualora non fosse possibile individuare una cifra precisa, è consigliabile fare riferimento a quello che è il valore di un bene simile o analogo sul mercato.
Il Ministero ha di fatto superato quanto in precedenza detto con la circolare n. 2 dell’11 gennaio 2019, e lo ha fatto sulla base di un mutato quadro normativo disposto per effetto del Decreto “Crescita”. Il nuovo testo esclude dalla rendicontazione i contributi che hanno “carattere generale”.
Sulla base di quanto detto dal Ministero, sembrerebbe potersi affermare che tali contributi siano di “carattere generale” per il semplice fatto che potevano essere richiesti e ricevuti da tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni legislative di riferimento.
Il limite dei 10mila euro deve essere inteso in senso cumulativo, riferendosi al totale degli apporti pubblici ricevuti e non alla singola erogazione: esemplificando, se l’ente ha ricevuto durante l’anno contributi su due distinte progettualità da 9mila euro ciascuna (da due differenti enti pubblici).
Le informazioni devono essere pubblicate in modo schematico e comprensibile per il pubblico, individuando come necessarie le seguenti voci:
1. denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente (l’associazione);
2. denominazione del soggetto erogante (la pubblica amministrazione);
3. somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico);
4. data di incasso;
5. causale (cioè la descrizione relativa al motivo per cui tali somme sono state erogate: ad esempio, come “liberalità” oppure come “contributo in relazione ad un progetto specifico presentato dall’ente”).

Fonte: Cantiere Terzo Settore

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