È stato chiesto quale sia, nelle associazioni del Terzo settore, l’organo competente a nominare il presidente. Secondo il chiarimento ministeriale, la nomina degli organi sociali, e nello specifico del Presidente in un ETS a base associativa deve trovare la sua fonte nella volontà dell’assemblea: ciò può avvenire sia in modo diretto (tramite elezione da parte dell’assemblea) che in modo indiretto (tramite elezione da parte di un organo comunque eletto dall’assemblea, quale è il consiglio direttivo). Secondo la nota ministeriale sono quindi errate le disposizioni statutarie che riservino la nomina del presidente ad una parte degli associati o ad un soggetto esterno, oppure che la affidino ad un’estrazione a sorte. Nelle ipotesi in cui una minoranza dei componenti del consiglio direttivo sia invece nominata “di diritto” (da enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, da enti religiosi civilmente riconosciuti o da lavoratori o utenti dell’ente, sulla base di quanto previsto dall’art. 26, c. 5 del Codice del Terzo settore), la nota afferma come la salvaguardia del principio di democraticità imponga che il presidente sia eletto tra i soli componenti di nomina assembleare. Il potere di revoca nei confronti del presidente rimane sempre in capo all’assemblea e non al Consiglio direttivo. (Nota Min. Lavoro 7.06.2021, n. 7551).

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