Ci sembra utile oggi iniziare la trattazione di un tema che riveste la massima importanza in
ordine alla pari dignità di ogni essere umano, cosa che rappresenta non una benevola
concessione, ma un ben preciso diritto, il diritto al lavoro di coloro che sono portatori di un
handicap di un certo peso (perché di limiti, forse più leggeri, tutti ne siamo portatori).
Le persone con disabilità, specialmente se di tipo fisico, conoscono certamente la materia,
ma non tutti e non sempre in maniera organica. Per questo ne parliamo in più puntate (ndr).
Il collocamento mirato prevede strumenti e misure per facilitare l’inserimento lavorativo delle
persone disabili. In particolare le aziende che contano più di 14 dipendenti hanno l’obbligo di
riservare loro una quota di assunzioni. Per accedervi è necessaria l’iscrizione agli elenchi del
collocamento mirato. Inoltre i Centri per l’Impiego offrono servizi di accompagnamento al lavoro,
presso datori di lavoro con o senza obbligo di riserva, attraverso strumenti di facilitazione come
tirocini, percorsi formativi, attività di tutoraggio e consulenza.
La legge 68/99 che regola il collocamento mirato, in uno specifico articolo (art. 18) norma anche
la riserva obbligatoria di posti per le persone che appartengono ad alcune altre categorie
protette (es. orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o
di servizio; vittime di atti di terrorismo o della criminalità organizzata o loro familiari superstiti). Le
aziende tenute ad applicare questa riserva sono quelle con più di 50 dipendenti.
A chi rivolgersi. Per informazioni è possibile contattare i Centri per l’Impiego .
NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO
• Legge n. 68 del 12 marzo 1999 e ss. mm. ii – Norme per il diritto al lavoro dei disabili.
• Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e ss. mm. ii – Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate.
• Decreto Legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 – Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.
• Decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 10 ottobre 2000 – Regolamento di
esecuzione della L. 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili.
LAVORATORI BENEFICIARI
Il collocamento mirato si rivolge alle persone disabili in età lavorativa che rientrano in una delle
seguenti categorie:
• invalidi civili: soggetti in età lavorativa affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali
e i portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità
lavorativa superiore al 45% accertata dalle commissioni competenti, nonché le persone
nelle condizioni di cui all’articolo 1, comma 1, L. 222/84;
• invalidi del lavoro: le persone con un grado di invalidità derivante dall’attività lavorativa
superiore al 33%, accertata dall’INAIL;
• invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio: soggetti con minorazioni
ascritte dalla prima all’ottava categoria (secondo le tabelle annesse al Testo Unico delle
norme in materia di pensioni di guerra);
• non vedenti: soggetti colpiti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad
un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione;
• sordi: colpiti da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata.
Altre categorie protette
Le misure previste all’articolo 18 della legge 68/99 sono invece destinate alle seguenti categorie:
• orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di
servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause;
• figli e coniugi di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di
lavoro;
• profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della L. 763/81;
• vittime di atti di terrorismo o della criminalità organizzata o loro familiari superstiti e
categorie a queste equiparate.
Disposizioni specifiche ai fini dell’avviamento al lavoro sono previste per centralinisti telefonici non
vedenti, massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti, terapisti della riabilitazione non vedenti, e
insegnanti non vedenti.
I SERVIZI OFFERTI DAI CENTRI PER L’IMPIEGO
Presso il Centro per l’Impiego è possibile, tramite un colloquio individuale, usufruire di un servizio di
orientamento e di supporto nella ricerca d’impiego. Il Centro per l’Impiego a tal fine potrà attivare
interventi specialistici per supportare l’inserimento lavorativo e l’individuazione degli eventuali
adattamenti del posto di lavoro necessari, anche ricorrendo all’eventuale collaborazione dei Servizi
di integrazione lavorativa delle ULSS. Per sostenere l’acquisizione di nuove competenze o il
miglioramento di quelle esistenti, i CPI potranno proporre specifici percorsi di formazione e/o di
tirocinio.
Il Centro per l’impiego svolge inoltre per i propri utenti una specifica attività finalizzata al
collocamento lavorativo, segnalando nominativi di lavoratori iscritti negli elenchi alle aziende
interessate secondo precise modalità di preselezione, che tengono conto delle caratteristiche dei
contenuti dell’offerta d’impiego e della professionalità dei lavoratori. In alcuni casi, tali preselezioni
avvengono attraverso avvisi pubblici a cui le persone interessate possono dare la propria adesione.
Poiché le aziende tenute all’obbligo di assunzione di persone disabili possono assolverlo scegliendo
autonomamente i lavoratori da assumere, le persone interessate possono proporre direttamente la
propria candidatura. (Continua)
Fonte: Veneto lavoro (Continua)
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