TUTTE LE OPPORTUNITÀ A DISPOSIZIONE PER LE IMPRESE IN MATERIA DI ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI ASSUNZIONE DI PERSONE CON DISABILITÀ
Le aziende possono assolvere parzialmente agli obblighi occupazionali previsti dalla Legge 68/99 in materia di collocamento mirato attraverso la sottoscrizione di convenzioni ai sensi dell’art.14 del D.lgs. 276/03 che prevedono il conferimento di commesse di lavoro a cooperative sociali che, per svolgerle, assumono persone disabili, con particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, individuate dai servizi/Comitato tecnico.
Le percentuali di copertura con queste modalità sono le seguenti;
• per datori di lavoro con un numero di dipendenti tra 15 e 35: 1 unità se il servizio competente, in sede di comitato tecnico, a seguito di motivata richiesta del datore di lavoro, riconosce le rilevanti difficoltà di inserimento lavorativo di disabili nel contesto lavorativo aziendale o la mancanza di disabili con profili professionali adeguati tra gli iscritti;
• per datori di lavoro che occupano tra 36 e 50 dipendenti: al massimo 1 unità;
• per datori di lavoro con oltre 50 dipendenti: 20% quota d’obbligo, elevabile al 30% con il consenso del Comitato tecnico su motivata richiesta dell’azienda conferente nel caso di inserimento di persone con disabilità psichica, intellettiva o fisica con percentuale di invalidità superiore al 79% con gravi difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.
FACILITAZIONI
La facilitazione principale per i beneficiari del collocamento mirato consiste nella riserva di posti di lavoro da parte delle aziende. La quota di riserva è correlata al numero di dipendenti, in particolare i datori di lavoro hanno l’obbligo di assumere:
• un lavoratore disabile se hanno dai 15 ai 35 dipendenti;
• due lavoratori disabili se hanno dai 36 ai 50 dipendenti;
• una percentuale di lavoratori disabili pari al 7% dei dipendenti, se occupano più di 50 persone.
Poiché la modalità di assunzione più diffusa è quella nominativa, la quale permette al datore di lavoro di scegliere la persona da assumere, i destinatari del collocamento mirato possono proporre autonomamente la propria candidatura alle aziende.
Oltre a ciò il collocamento mirato offre tramite l’azione dei Centri per l’Impiego percorsi individualizzati di supporto per facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro.
Le persone che rientrano nelle categorie di cui all’articolo 18 della legge 68/99 possono invece beneficiare di una specifica riserva di posti pari a:
• 1 posto se l’azienda ha tra 51 e 150 dipendenti;
• 1% dei dipendenti se l’azienda ha più di 150 dipendenti.
ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEL COLLOCAMENTO MIRATO
Il primo passo per poter fruire dei benefici del collocamento mirato è il riconoscimento dell’eventuale disabilità da parte degli organi competenti. Le persone con disabilità superiore ad una soglia definita, che risultano disoccupate e che aspirano a un’occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, possono iscriversi in un apposito elenco provinciale presso un Centro per l’Impiego del territorio. La prima iscrizione va fatta necessariamente presso il Centro per l’Impiego nel cui ambito territoriale si trova la propria residenza. Successivamente, è possibile iscriversi all’elenco di una provincia diversa da quella di residenza, purché in una sola.
Per iscriversi nell’elenco del collocamento mirato è necessario:
• essere disoccupati (avere rilasciato/rilasciare al Centro per l’Impiego una Dichiarazione di Immediata Disponibilità all’attività lavorativa – DID);
• compilare la domanda di iscrizione utilizzando l’apposito modello;
• consegnare o inviare via PEC o tramite servizio postale la domanda di iscrizione al CpI con la seguente documentazione:
– documento d’identità in corso di validità (permesso di soggiorno o documentazione equivalente per stranieri non comunitari);
– copia del codice fiscale;
– attestazione ISEE in corso di validità (documento non necessario per l’iscrizione, ma consigliato);
– documentazione relativa alla propria disabilità.
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IMPRESE E COLLOCAMENTO MIRATO
Al fine di garantire la partecipazione nel mondo del lavoro alle persone disabili e appartenenti alle altre categorie protette, i datori di lavoro hanno l’obbligo di riservare loro una quota di assunzioni, la quale varia secondo le dimensioni dell’organico. L’obbligo di assunzione, regolato dalla legge 68/99, è previsto per coloro che impiegano più di 14 dipendenti.
Le aziende possono rivolgersi al Centro per l’Impiego per ricevere informazioni e consulenza in merito agli obblighi previsti, in particolare sulla presentazione dei prospetti informativi, sul numero di lavoratori da assumere, sulle modalità di assunzione, sui tipi di Convenzioni che è possibile stipulare per l’assolvimento dell’obbligo occupazionale, sugli incentivi dei quali si può beneficiare.
Anche i datori di lavoro non soggetti all’obbligo di assunzione di lavoratori disabili possono ricevere dal Centro per l’Impiego consulenza e supporto per l’inserimento lavorativo delle persone iscritte all’elenco del collocamento mirato. Ad essi, tramite il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, sono riservate specifiche tipologie di incentivi all’assunzione.
Per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità la Legge 68/99 e altre normative regionali e nazionali riconoscono ai datori di lavoro gli incentivi e le agevolazioni di seguito riportati.
LE AGEVOLAZIONI DEL FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI
L’articolo 13 della Legge 68/99 prevede il riconoscimento di un incentivo alle aziende soggette all’obbligo che assumono persone disabili. L’incentivo è erogato alle condizioni e con le caratteristiche riportate nella seguente tabella:
Natura disabilità
Percentuale disabilità Tipologia contrattuale Misura dell’incentivo
Durata dell’incentivo
Fisica Superiore al 79% Rapporto di lavoro a tempo indeterminato
70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali 36 mesi
Compresa tra il 67%
e il 79% Rapporto di lavoro a tempo indeterminato
35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali 36 mesi
Intellettiva o psichica Superiore al 45% Rapporto di lavoro a tempo indeterminato
70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali 60 mesi
Assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi
70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali Per tutta la durata del contratto
L’incentivo è riconosciuto anche alle aziende non soggette all’obbligo.
CONTRIBUTI INAIL PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO
L’INAIL riconosce contributi ai datori di lavoro sia per realizzare progetti personalizzati per il reinserimento e l’integrazione nell’attività lavorativa di persone che, a causa di un infortunio o di una malattia professionale, hanno bisogno di interventi mirati per consentire o agevolare la conservazione del loro posto di lavoro presso il medesimo datore di lavoro, sia per l’assunzione di persone con disabilità da lavoro invalidatesi presso altro datore di lavoro. I contributi erogati dall’INAIL sono diretti a tre tipologie di interventi, con un rimborso complessivo massimo pari a 150.000 euro per ciascun progetto. È prevista la possibilità di richiedere un anticipo fino al 75% dell’importo.
I benefici sono previsti sia per assunzioni con contratti di lavoro subordinato o parasubordinato, sia per rapporti di lavoro flessibili o a tempo determinato, fatta salva una valutazione del rapporto costi benefici. Resta escluso il lavoro di tipo autonomo previsto, invece, per gli interventi di conservazione del posto di lavoro.
Per il dettaglio dei requisiti e le modalità di richiesta ed erogazione si vedano le circolari INAIL 51/2016, 30/2017 e 6/2019. Per maggiori informazioni: www.inail.it
Tipologia intervento
Tetto massimo di spesa
Percentuale rimborso
Abbattimento barriere architettoniche
€ 135.000
100%
Adeguamento delle postazioni di lavoro con arredi, ausili e dispositivi tecnologici, informatici e di automazione
Formazione e riqualificazione professionale
€ 15.000
60%
I contributi dell’INAIL per i disabili da lavoro sono cumulabili con gli incentivi per l’assunzione erogati dall’INPS (art. 13 L. 68/99).
FONDO REGIONALE PER L’OCCUPAZIONE DEI DISABILI
Alle risorse del Fondo nazionale si aggiungono le tante altre risorse del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, volte al finanziamento di programmi regionali di inserimento lavorativo (art. 14 L. 68/99).
Naturalmente, sarà compito di ciascun lettore documentarsi in base alla residenza (ndr).
Fonte: Veneto Lavoro