Il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa che va da 400 euro a 1.000 euro, a cui si aggiunge la sanzione accessoria della chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni.

Nel rispetto dell’articolo 18, comma 1, lettera d), T.U. salute e sicurezza, il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti a fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Rspp e il medico competente, ove presente.

Per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non, che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale le mascherine chirurgiche reperibili in commercio. La sanzione penale a carico del datore e del dirigente che non dovessero fornire le c.d. mascherine è dall’arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.842,76 a 7.371,03 euro. Tuttavia, nel caso di specie sussiste anche una sanzione penale a carico del lavoratore che non dovesse utilizzare in modo appropriato i DPI che gli sono stati forniti dall’azienda: arresto fino a un mese o ammenda da 245,70 a 737,10 euro.

In forza di tale norma il datore di lavoro deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività dell’impresa in generale e, in particolar modo, sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia, nonché sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

I protocolli prevedono che sia assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni, limitando l’accesso contemporaneo a tali luoghi, nonché la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica delle parti a contatto con le mani degli operatori delle attrezzature e postazioni di lavoro fisse.

Va assicurata, peraltro, la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di pulsantiere, quadri comando, volante, etc., delle postazioni di lavoro degli operatori addetti alla conduzione di macchine e attrezzature e dei mezzi di trasporto aziendali e garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi, mouse, distributori di bevande, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei baraccamenti, ove presenti.

Anche in questo caso la sanzione per le violazioni citate è a carico del datore di lavoro e del dirigente ed è punita con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.228,50 a 5.896,84 euro.

Infine, poiché la tutela assicurativa Inail, spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nell’esercizio delle attività lavorative, opera anche nei casi di infezione da nuovo coronavirus contratta in occasione di lavoro per tutti i lavoratori assicurati all’Inail, ne consegue l’obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi per la salute derivanti dall’esposizione agli agenti biologici presenti nell’ambiente di lavoro, tenendo ben presente che il rischio biologico può essere sia deliberato (ovvero gli agenti biologici sono introdotti o presenti in maniera deliberata nell’ambito del ciclo produttivo) che potenziale e occasionale.

Inoltre, si rammenta che per la valutazione del rischio, la scelta dei criteri di redazione del DVR è rimessa al datore di lavoro che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità, quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione.

Per quanto concerne, infine, le sanzioni, si ricorda che l’omesso aggiornamento del DVR nel caso di specie determina la violazione degli articoli 271 e 272, T.U. salute e sicurezza, puniti con le sanzioni di cui all’articolo 282, D.Lgs. 81/2008, a carico del datore di lavoro e dei dirigenti e dell’articolo 283, a carico dei preposti.

 

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