Con la conversione del Decreto “Cura Italia”, ora legge 24.04.2020, n. 27, è stata ampliata la platea degli Ets che possono approvare il bilancio entro il 31.10.2020. In pratica, del rinvio possono avvalersi tutti gli enti disciplinati dai capi II e III del titolo II del libro I del Codice Civile, ovverosia a tutte le associazioni, riconosciute e non riconosciute, le fondazioni, i comitati e le odv.

La dicitura che viene utilizzata dal legislatore (“iscritte negli appositi registri”) sembrerebbe escludere l’applicazione della norma alle c.d. ONLUS di diritto, come le cooperative sociali, dal momento che queste non sono regolate dal libro I del Codice Civile, ma dal libro V. Per le cooperative dunque, l’obbligo di approvazione del bilancio resta quello dei 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

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