È tempo di bilanci per le organizzazioni non profit. Ogni associazione è tenuta a convocare almeno una volta l’anno l’assemblea degli associati per l’approvazione del bilancio, obbligo previsto dal Codice civile e applicato in modo esteso a tutti gli enti associativi, compresi quelli del Terzo Settore.

Per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), il termine ordinario è di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, quindi per il bilancio 2025 l’assemblea deve essere convocata entro il 30 aprile 2026. In altri casi, come per alcune associazioni sportive con esercizio 1° luglio – 30 giugno, la scadenza può spostarsi (ad esempio al 28 ottobre).

Gli Enti del Terzo Settore devono poi ricordare un ulteriore adempimento: il deposito del bilancio al RUNTS entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, che per l’anno 2025 corrisponde al 29 giugno 2026.

Le modalità di redazione del bilancio cambiano in base alla natura e alle dimensioni dell’ente. Gli enti non profit “non ETS” possono limitarsi a un semplice rendiconto di entrate e uscite, mentre gli ETS devono seguire schemi precisi stabiliti dal decreto ministeriale 5 marzo 2020.

In particolare:

  • gli ETS con entrate annue fino a 300.000 euro possono adottare il rendiconto per cassa (modello D);
  • oltre tale soglia è obbligatorio il bilancio completo, composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione;
  • gli ETS dotati di personalità giuridica devono sempre adottare il bilancio completo, indipendentemente dalle entrate.

È stata inoltre introdotta una semplificazione per gli enti con entrate fino a 60.000 euro: il nuovo rendiconto per cassa semplificato (modello E), che però sarà applicabile solo dai bilanci relativi al 2026 (quindi approvati nel 2027), e non a quello del 2025.

Il bilancio viene generalmente predisposto dal consiglio direttivo, che lo approva in prima istanza e lo sottopone eventualmente all’organo di controllo o revisione, se presente. Quest’ultimo verifica la coerenza del documento con le scritture contabili e formula un parere.

Successivamente, il bilancio viene portato all’assemblea degli associati per l’approvazione definitiva. Le modalità di convocazione devono seguire lo statuto e includono normalmente comunicazione scritta con ordine del giorno e indicazione di prima e seconda convocazione.

In caso di seconda convocazione, è comunque necessario verbalizzare anche la prima. Una volta approvato, il bilancio diventa definitivo e non più modificabile.

Si ricorda inoltre che fino al 30 settembre 2026 è ancora possibile svolgere assemblee in videoconferenza anche senza specifica previsione statutaria, purché siano garantite identità dei partecipanti e correttezza delle votazioni.

Entro il 30 aprile deve essere redatto anche il rendiconto delle eventuali raccolte pubbliche di fondi svolte nell’anno precedente, con indicazione di entrate, uscite e descrizione dell’iniziativa. Per gli ETS è previsto anche il deposito al RUNTS entro gli stessi termini del bilancio.

Infine, gli ETS con entrate superiori a 1 milione di euro sono tenuti a redigere anche il bilancio sociale, che deve essere approvato (preferibilmente insieme al bilancio di esercizio), depositato al RUNTS entro 180 giorni e pubblicato sul sito dell’ente.

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