Il decreto legge 31 ottobre 2025, n. 159 introduce un pacchetto di misure in tema di salute e sicurezza.
Tra queste, si interviene sulle organizzazioni di volontariato di protezione civile, sulle reti associative e sugli altri enti del Terzo settore che svolgono attività di protezione civile, definendo un quadro più preciso di diritti e doveri per enti e volontari (art. 18).
Chi rientra nella nuova disciplina
Si qualifica come “organizzazioni di protezione civile” le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri Ets che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale, insieme alle altre forme di volontariato organizzato iscritte nell’elenco nazionale previsto dal Codice della protezione civile .
Volontari equiparati (solo in parte) ai lavoratori
Il volontario di protezione civile è equiparato al lavoratore soltanto per gli aspetti collegati a formazione, informazione, addestramento, controllo sanitario e utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Resta il dovere di prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti nelle sedi, nei luoghi di intervento, formazione ed esercitazione, in coerenza con la formazione ricevuta e con le procedure operative.
Obblighi di formazione, DPI e controlli sanitari
L’art. 18 del dl n. 159/2025 concentra gli obblighi delle organizzazioni su alcuni punti chiave:
- garantire a ogni volontario, in relazione agli scenari di rischio e ai compiti svolti, adeguata formazione, informazione e addestramento;
- assicurare un controllo sanitario di base, inteso come insieme di accertamenti medici finalizzati alla prevenzione;
- fornire attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego, accompagnati da formazione e addestramento al corretto utilizzo.
Il controllo sanitario può essere svolto da strutture mediche interne, da altre organizzazioni con cui si stipulano accordi oppure da strutture del Servizio sanitario nazionale, pubbliche o private accreditate, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
Sorveglianza sanitaria mirata
Le organizzazioni, la Croce Rossa Italiana e il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico devono individuare i volontari che, nello svolgimento dell’attività, sono esposti ai fattori di rischio oltre determinate soglie, affinché siano sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo l’art. 41 dlgs n. 81/2008.
Nelle province autonome di Trento e Bolzano e nella regione Valle d’Aosta tale individuazione, così come le modalità di valutazione del rischio, sono affidate alle autorità di protezione civile competenti; la sorveglianza sanitaria segue comunque le modalità già definite da un decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile.
Continuità e prossimi passi per gli Ets
Per le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri Ets che operano nella protezione civile, il dl. introduce un quadro più chiaro di responsabilità, chiede di strutturare meglio formazione e controlli sanitari e riconosce al tempo stesso la specificità del volontariato e la necessità di non rallentare gli interventi in emergenza.
