Cambiano le regole sulla comunicazione delle erogazioni liberali per gli enti non profit. Gli enti interessati possono comunicare all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo, i dati dei donatori (in particolare il codice fiscale, se disponibile) relativi alle donazioni ricevute nell’anno precedente.
Per le donazioni ricevute nel 2025, l’obbligo di comunicazione entro 16 marzo 2026 riguarda gli enti che nel 2024 hanno registrato entrate superiori a 220.000 euro.
I soggetti interessati sono:
- gli enti del Terzo settore (Ets), comprese le cooperative sociali, escluse le imprese sociali costituite in forma societaria;
- le Onlus ancora presenti nell’Anagrafe unica nel 2025 (poi soppressa dal 1° gennaio 2026);
- fondazioni e associazioni riconosciute che promuovono o tutelano beni artistici, storici e paesaggistici ai sensi del d.lgs. 42/2004;
- fondazioni e associazioni riconosciute che svolgono o promuovono ricerca scientifica individuate con apposito decreto.
Gli enti che non superano la soglia di 220.000 euro non sono obbligati, ma possono comunque effettuare la comunicazione in modo facoltativo.
Devono essere comunicati i dati relativi alle erogazioni liberali effettuate tramite strumenti di pagamento tracciabili, come bonifici bancari o postali, carte di credito, di debito o prepagate. La comunicazione riguarda le donazioni effettuate da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e le altre donazioni solo se dal pagamento risulta il codice fiscale del soggetto che ha effettuato il versamento. Non devono invece essere trasmessi i dati relativi a versamenti effettuati da un unico soggetto per conto di più donatori, come nel caso delle raccolte cumulative con un unico pagamento. Per le comunicazioni facoltative non sono previste sanzioni, salvo il caso in cui un errore determini indebite detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata del donatore.
Le modalità tecniche per la trasmissione dei dati sono state definite con provvedimento del 4 marzo 2024 dell’Agenzia delle Entrate. L’invio deve avvenire telematicamente tramite un apposito software e può essere effettuato direttamente dall’ente, se abilitato ai servizi telematici dell’Agenzia, oppure tramite un intermediario abilitato, come CAF o commercialista.
La disciplina cambierà però a partire dal 2027 con l’entrata in vigore del nuovo regime fiscale previsto dalla riforma del Terzo settore, operativo dal 1° gennaio 2026 per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare. Dal 2027 l’obbligo di comunicazione delle erogazioni liberali riguarderà tutti gli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali, indipendentemente dal volume di entrate, con l’unica eccezione delle imprese sociali costituite in forma societaria.
Di conseguenza, entro il 16 marzo 2027 gli Ets dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate le donazioni ricevute nel 2026, anche se nel 2025 non hanno superato alcuna soglia di entrate. Gli enti sono quindi invitati a organizzarsi per registrare correttamente i dati dei donatori.
L’estensione dell’obbligo a tutti gli enti del Terzo settore comporta anche il venir meno dell’obbligo specifico per alcune categorie di enti precedentemente incluse, cioè le Onlus, ormai superate dal nuovo sistema salvo iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e le fondazioni o associazioni riconosciute che operano nella tutela dei beni culturali o nella ricerca scientifica. Per queste ultime categorie l’obbligo rimane soltanto nel caso in cui l’ente possieda anche la qualifica di ente del Terzo settore. L’obiettivo della comunicazione è arricchire i dati della dichiarazione dei redditi precompilata dei contribuenti, facilitando l’inserimento automatico delle detrazioni o deduzioni legate alle donazioni.
