A quasi un anno dalla comfort letter con cui la Direzione generale Concorrenza della Commissione europea ha autorizzato gran parte delle norme fiscali della riforma, resta ancora incompleto il quadro degli strumenti di finanza sociale previsti dal decreto legislativo 117/2017, il Codice del Terzo settore. In particolare, non sono ancora pienamente operative le disposizioni sui Titoli di solidarietà (Titolo IX), ma anche altre misure risultano solo parzialmente accessibili agli enti del Terzo settore (Ets).
Il nodo centrale è l’accesso alle risorse finanziarie. Nonostante la capacità del Terzo settore di generare valore economico e impatto sociale, l’accesso al credito resta limitato. Tra il 2019 e il 2025 i prestiti bancari alle istituzioni senza scopo di lucro si sono ridotti di 1,4 miliardi di euro e rappresentano appena l’1% del totale dei finanziamenti erogati in Italia. Un dato che evidenzia un marcato divario tra fabbisogno finanziario e strumenti effettivamente disponibili.
Tra le misure più innovative figurano i Titoli di solidarietà (art. 77), strumenti obbligazionari che possono essere emessi dagli istituti di credito per raccogliere risorse da destinare esclusivamente al finanziamento delle attività istituzionali degli Ets. L’obiettivo è convogliare il risparmio privato – di famiglie e imprese – verso progetti di interesse generale.
Il meccanismo si fonda su un doppio incentivo fiscale: per i sottoscrittori è prevista un’aliquota agevolata del 12,50%, analoga a quella dei titoli di Stato (anziché il 26% ordinario); per le banche emittenti è riconosciuto un credito d’imposta del 50% sulle liberalità erogate, a condizione che siano almeno pari allo 0,60% delle obbligazioni collocate. Se pienamente operativi, questi strumenti potrebbero ampliare in modo significativo l’offerta di credito al Terzo settore. Tuttavia, l’assenza di completa attuazione ne limita oggi l’impatto potenziale.
Anche il Social bonus (art. 81), pur non essendo formalmente classificato come strumento di finanza sociale, risponde alla stessa logica di attrarre capitali privati. Consiste in erogazioni liberali destinate al recupero di immobili pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, affidati a Ets, in cambio di un rilevante credito d’imposta. Nonostante i regolamenti attuativi siano stati adottati tra il 2022 e il 2023, i progetti approvati sono ancora pochi, e il contributo dello strumento alla sostenibilità finanziaria degli enti resta marginale rispetto alle potenzialità.
Ulteriore ambito critico riguarda l’accesso al credito agevolato (art. 67), che estende alle organizzazioni di volontariato (Odv) e alle associazioni di promozione sociale (Aps) convenzionate con le pubbliche amministrazioni alcune misure già previste per le cooperative. Anche in questo caso, però, l’operatività concreta è limitata. Molti Ets non possono accedere a strumenti come Italia Economia Sociale, gestita da Invitalia e sostenuta dal Fondo rotativo imprese di Cassa Depositi e Prestiti, che offre finanziamenti a lungo termine a tassi agevolati ma è riservata agli enti qualificati come impresa sociale.
Permangono inoltre forti limiti nell’accesso agli strumenti di garanzia pubblica, come il Fondo di Garanzia per le Pmi, che dovrebbe facilitare l’ottenimento di finanziamenti bancari riducendo il rischio per gli istituti di credito.
L’accesso alle fonti di finanziamento rappresenta quindi una delle principali sfide per il non profit ed è centrale anche nel Piano nazionale d’azione per l’economia sociale. Senza la piena operatività degli strumenti già previsti dalla normativa, il divario tra domanda e offerta di risorse rischia di restare ampio. Rendere realmente accessibili Titoli di solidarietà, Social bonus, credito agevolato e garanzie pubbliche significa rafforzare la capacità degli enti del Terzo settore di investire, crescere e consolidare il proprio impatto sui territori.
