L’arrivo di un bambino assicura per legge alla mamma lavoratrice una serie di diritti e facilitazioni. Il
congedo di maternità è il periodo durante il quale la lavoratrice ha l’obbligo di astenersi dal lavoro.
Durante il periodo di astensione obbligatoria, la mamma percepisce l’80% dello stipendio. Alcuni
contratti garantiscono addirittura la possibilità di percepire il 100% del proprio stipendio, grazie a
un’integrazione del 20% da parte dell’azienda. Per poter godere del congedo di maternità, la
lavoratrice deve presentare al datore di lavoro e all’Inps, entro il 7° mese di gestazione, la domanda,
che deve essere corredata del certificato medico attestante il mese di gestazione e la data presunta
del parto. Entro trenta giorni dall’avvenuto parto, la donna deve anche inviare al datore di lavoro e
all’Inps il certificato di nascita del bambino oppure l’autocertificazione. Infine è opportuno segnalare,
con una lettera a parte, la nascita del bambino all’Ufficio del personale, per usufruire delle detrazioni
per figli a carico ed eventualmente per richiedere gli assegni famigliari. Sempre per la lavoratrice
dipendente c’è la possibilità di avvalersi del congedo parentale, fruibile entro gli 8 anni di età del
bambino. Questo tipo di astensione può essere utilizzato anche dal padre.
La mamma che lavora come dipendente non può essere licenziata dall’inizio della gravidanza fino
al compimento dell’anno di vita del bambino. In caso di licenziamento, ha diritto al ripristino del suo
posto presentando entro 90 giorni un certificato medico dal quale risulti l’esistenza della gravidanza,
all’epoca dell’interruzione del rapporto di lavoro.
Il licenziamento è però consentito dalla legge in caso di:
• colpa grave della lavoratrice stessa
• cessazione dell’attività aziendale
• scadenza del contratto a tempo determinato
• esito negativo del periodo di prova della lavoratrice
Al rientro dalla maternità, la mamma ha diritto a tornare a svolgere le mansioni effettuate prima
dell’astensione dal lavoro o altre equivalenti.
L’arrivo di un bambino adottivo è equiparato in tutto all’arrivo di un bimbo naturale. La lavoratrice ha
diritto sia al congedo di maternità sia all’indennità. Il periodo di congedo comprende cinque mesi a
partire dal giorno dell’ingresso in famiglia del bambino adottato o in affido, sia in caso di adozioni
nazionali sia in caso di adozioni internazionali. L’indennità è pari all’80% della retribuzione percepita
nell’ultimo mese di lavoro. In caso di affidamento non preadottivo, ossia temporaneo, la donna
percepisce sempre l’80% dello stipendio e gode di un periodo di congedo di 3 mesi che possono
essere fruiti anche in modo frazionato, entro 5 mesi dalla data di affidamento del bambino.