Le Organizzazioni di volontariato (Odv) e le Associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) devono adempiere ogni anno a uno specifico obbligo di trasparenza. Entro il 30 giugno sono infatti tenute ad aggiornare nel Runts il numero di associati, volontari e lavoratori, facendo riferimento alla situazione al 31 dicembre dell’anno precedente (per il 2026: dati al 31 dicembre 2025). L’obbligo, previsto dal decreto ministeriale n. 106/2020, è essenziale per consentire all’amministrazione di verificare il mantenimento dei requisiti necessari alla qualifica di Odv o Aps.

Per quanto riguarda gli associati, devono essere indicati esclusivamente quelli con diritto di voto, distinguendo tra persone fisiche ed enti giuridici. Nel caso degli enti, occorre specificare denominazione, codice fiscale e se risultano iscritti al Runts, indicando anche la sezione di appartenenza. La normativa impone una base associativa minima: almeno sette persone fisiche o tre Odv per le Odv e sette persone fisiche o tre Aps per le Aps. Se il numero degli associati scende sotto tali soglie, la variazione deve essere comunicata al Runts entro 30 giorni e il requisito deve essere ripristinato entro un anno, pena la cancellazione dal registro (salvo il passaggio a un’altra sezione).

Qualora tra gli associati vi siano enti giuridici, questi devono essere enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, comprese le pubbliche amministrazioni, e non possono superare il 50% degli enti “affini” (Odv per le Odv, Aps per le Aps). Il mancato rispetto di tale proporzione comporta la perdita della qualifica e la cancellazione dalla sezione di riferimento del Runts.

Un altro dato fondamentale riguarda i volontari non occasionali, ossia quelli iscritti nel registro dei volontari dell’ente. Per le reti associative e gli enti di secondo livello devono essere indicati anche i volontari degli enti aderenti di cui l’organizzazione si avvale. Questo dato è centrale perché Odv e Aps devono svolgere la propria attività in modo prevalente attraverso il volontariato.

Devono inoltre essere aggiornate le informazioni sugli eventuali lavoratori, considerando esclusivamente i dipendenti e i parasubordinati con posizione assicurativa. Anche in questo caso la normativa fissa limiti precisi: nelle Odv il numero dei lavoratori non può superare il 50% dei volontari, mentre nelle Aps non può superare il 50% dei volontari o, in alternativa, il 20% degli associati.

L’aggiornamento dei dati avviene tramite una pratica di variazione sulla piattaforma Runts, sezione “Dati principali”, compilando le voci relative a soci, volontari e lavoratori. Anche in assenza di lavoratori, è obbligatorio indicare il valore zero. Se non vi sono variazioni rispetto all’ultima comunicazione, non è necessario procedere a un nuovo invio. Per completare la pratica può essere richiesto l’aggiornamento delle cariche sociali, riorganizzate sulla piattaforma a partire dal 2024.

Per operare correttamente sul Runts, gli enti devono disporre di una PEC attiva intestata all’organizzazione, correttamente indicata nel registro, nonché dello SPID o della CIE e della firma digitale (CAdES) del legale rappresentante o di un soggetto formalmente abilitato. L’assenza o il malfunzionamento di questi strumenti può ostacolare le comunicazioni con gli uffici Runts e comportare conseguenze rilevanti per l’ente.

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