L’obbligo in questione si applica in primo luogo alle associazioni, alle fondazioni e alle Onlus che hanno ricevuto sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, pari o superiori a 10. 000 euro, da parte di società in controllo pubblico, le associazioni, le fondazioni, gli enti di diritto privato con bilancio superiore a 500.000 euro di entrate.

Sono inoltre soggette all’obbligo di rendicontazione anche le associazioni di protezione ambientale e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale e le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri.

L’obbligo in questione riguarda, come detto, anche le Onlus: è bene ricordare che la normativa Onlus è stata soppressa dal codice del Terzo settore, ma tale abrogazione diventerà effettiva solo quando sarà pienamente operativo il nuovo regime fiscale degli Ets, il quale dovrebbe avvenire il 1° gennaio 2026.

Per le cooperative sociali si è stabilita la prevalenza del profilo legato alla forma giuridica, e quindi le cooperative sociali sono tenute ad adempiere all’obbligo di pubblicazione nelle stesse forme previste per le società.

L’obbligo scatta solo nel momento in cui gli enti menzionati (associazioni, fondazioni e Onlus) abbiano ricevuto contributi pubblici per una cifra pari o superiore a 10.000 euro: il riferimento è l’esercizio finanziario precedente cioè il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024.

Ciò significa che eventuali apporti economici di natura commerciale con gli enti pubblici non rientrano nel computo dei 10. 000 euro, così come quelli dovuti dalla pubblica amministrazione a titolo di risarcimento; vi rientrano invece i contributi concessi dall’ente pubblico a titolo di liberalità oppure dietro presentazione di uno specifico progetto da parte dell’associazione.

La circolare n.2 dell`11 gennaio 2019 ha precisato che si intendono quindi ricomprese anche le risorse strumentali, quali ad esempio un bene mobile o immobile concesso in comodato dalla pubblica amministrazione: in tal caso si dovrà chiedere alla stessa di comunicare il valore del bene, il quale dovrà essere indicato nel rendiconto.

La circolare n.6 del 25 giugno 2021 ha precisato che le somme ricevute a titolo di 5 per mille non sono da considerare fra i contributi pubblici disciplinati dalla Legge 124 del 2017 e non vanno quindi conteggiate nel “plafond” dei 10.000 euro.

La circolare n.2 dell`11 gennaio 2019 ha inoltre chiarito che il limite dei 10.000 euro deve essere inteso in senso cumulativo, riferendosi al totale degli apporti pubblici ricevuti e non alla singola erogazione: esemplificando, se l’ente ha ricevuto durante l’anno contributi su due distinte progettualità da 9.000 euro ciascuna (da due differenti enti pubblici), il limite dei 10. 000 euro è superato e scatta quindi l’obbligo di pubblicazione di tali somme.

Le associazioni, le fondazioni e le Onlus (oltre alle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri) devono pubblicare, entro il 30 giugno 2025, i contributi ricevuti sul proprio sito internet oppure su “analogo portale digitale”.

Qualora l’organizzazione non avesse nemmeno la pagina Facebook, l’obbligo può essere adempiuto pubblicando i contributi sul sito internet della rete associativa alla quale l’ente aderisce.

I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata assolvono all’obbligo pubblicando le informazioni, entro il 30 giugno 2025, sul proprio sito internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Fonte: Cantiere Terzo Settore

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