Il Decreto Ministeriale 13 gennaio 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 marzo 2026, modifica il dm 106/2020 che disciplina il funzionamento del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts). L’intervento non cambia l’impianto generale, ma introduce semplificazioni operative e chiarimenti per migliorare i rapporti tra enti e amministrazione.

La principale novità riguarda l’introduzione della possibilità per il legale rappresentante di delegare un soggetto alla compilazione, sottoscrizione e invio delle istanze telematiche, incluse iscrizione e adempimenti successivi (aggiornamenti e depositi). La delega, conferita con modalità telematiche e automaticamente allegata alla pratica, sarà operativa dal 9 aprile 2026. Contestualmente, viene rafforzata la digitalizzazione: le comunicazioni degli uffici avverranno prioritariamente tramite il sistema Runts.

Il decreto interviene in modo significativo anche sulla disciplina della devoluzione del patrimonio in caso di cancellazione, scioglimento o uscita dal Runts. Viene confermato l’obbligo di devolvere almeno l’incremento patrimoniale maturato durante l’iscrizione, ma vengono precisate le procedure. In particolare, l’istanza di cancellazione deve essere accompagnata dalla richiesta di parere prevista dal Codice del Terzo Settore.

Nel caso di devoluzione del solo incremento patrimoniale, è richiesta una documentazione dettagliata:

  • situazione patrimoniale aggiornata (salvo recenti bilanci)
  • attestazione di un revisore sulla composizione del patrimonio
  • dichiarazione di accettazione da parte degli enti beneficiari

Per gli enti più piccoli è prevista una modalità semplificata, basata su rendiconto per cassa ed eventuali autodichiarazioni. Se la devoluzione riguarda l’intero patrimonio, la documentazione si estende a tutto il patrimonio residuo.

Un chiarimento rilevante riguarda il fatto che la cancellazione dal Runts si perfeziona solo dopo la verifica dell’avvenuta devoluzione, collegando strettamente l’adempimento alla chiusura del procedimento.

Sono inoltre introdotte semplificazioni per i casi di scioglimento senza rapporti giuridici pendenti, consentendo una procedura più lineare, fermo restando l’obbligo di devoluzione quando previsto.

Il decreto include anche ulteriori modifiche operative:

  • chiarimenti sul trasferimento della sede
  • ampliamento delle informazioni da depositare (come elenchi dei soci non persone fisiche per tutti gli enti)
  • possibilità di allegare attestazioni di adesione ad enti associativi
  • obbligo di depositare relazioni degli organi di controllo e revisione
  • per le fondazioni, anche la delibera di approvazione del bilancio

Nel complesso, il provvedimento rappresenta un aggiornamento evolutivo del Runts: da un lato introduce strumenti di semplificazione organizzativa (come la delega), dall’altro rafforza trasparenza e rigore nelle fasi di uscita dal registro. Le nuove disposizioni saranno operative dal 9 aprile 2026.

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