Nella redazione dei rendiconti economici delle attività svolte, ci sono alcuni sbagli ricorrenti. Ecco l’approfondimento di alcuni di questi e una utile checklist per fare una verifica sulla corretta compilazione del rendiconto per cassa.

L’articolo 13 del dlgs 117/2017 prevede che gli Ets debbano redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, introducendo in deroga la redazione nella forma del rendiconto per cassa qualora l’ente rilevi entrate inferiori a 220.000 euro. I molti Ets che possono godere della deroga hanno quindi la possibilità di poter ottemperare all’obbligo di redazione con il rendiconto di cassa, una forma più agevole di gestione contabile e redazionale.

Errore ricorrente

Alcuni Ets hanno interpretato la norma in deroga in modo piuttosto estensivo, allegando al rendiconto per cassa una breve relazione sulla stregua della relazione di missione. Tuttavia, questo non è consentito dalla normativa, che è vero consente la redazione di un rendiconto di cassa in luogo del bilancio, ma lo stesso deve essere comunque redatto sul modello ministeriale previsto dal dm 5 marzo 2020 senza interpretazioni estensive o modificative del formato, per cui se l’Ets può avvalersi della deroga deve seguire le regole previste dal rendiconto per cassa senza aggiunte e/o modificazioni non previste dalla normativa.

La colonna T riporta le risultanze dell’esercizio appena concluso  e la colonna T-1 riporta le risultanze dell’esercizio precedente, dati che devono essere riportati esattamente come nel bilancio 2022 depositato al Runts senza riclassificazioni successive per evitare incongruenze con il bilancio precedentemente depositato.

Errore ricorrente

Gli uffici si sono trovati di fronte a due tipologie di errori, il primo ha riguardato l’omessa compilazione della colonna T-1 a fronte di un bilancio depositato nell’anno 2022; il secondo ha rilevato come alcuni enti hanno riportato nella colonna T-1 le risultanze dell’esercizio 2022 ma con le voci dislocate in modo diverso rispetto al bilancio dell’esercizio 2022 già depositato al Runts.

La strumentalità ma soprattutto la secondarietà è definita con l’applicazione di due criteri alternativi, il primo prevede che i ricavi delle attività diverse non superino il 30% del totale delle entrate, il secondo che i ricavi delle attività diverse non possano coprire più del 66% dei costi. La scelta di applicazione del criterio deve essere effettuata dall’organo di amministrazione (nella maggior parte dei casi definito consiglio direttivo) e ne deve essere data indicazione in bilancio o nel rendiconto di cassa.

Errore ricorrente

Molti bilanci in cui è compilata la sezione “attività diverse”, risultano mancanti dell’indicazione della scelta effettuata dall’organo di amministrazione e dell’estensione del calcolo che comprovi la secondarietà delle attività diverse. Tale indicazione deve essere riportata nella relazione di missione per gli Ets che redigono il bilancio e in calce al rendiconto per cassa per gli Ets che possono avvalersi della deroga.

 

Fonte: Cantiere Terzo Settore

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien