{"id":15225,"date":"2026-05-08T12:18:59","date_gmt":"2026-05-08T10:18:59","guid":{"rendered":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/?p=15225"},"modified":"2026-05-08T12:19:53","modified_gmt":"2026-05-08T10:19:53","slug":"co-progettazione-il-consiglio-di-stato-fa-ulteriore-chiarezza","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/index.php\/2026\/05\/08\/co-progettazione-il-consiglio-di-stato-fa-ulteriore-chiarezza\/","title":{"rendered":"Co-progettazione: il Consiglio di Stato fa ulteriore chiarezza"},"content":{"rendered":"<p>Il Consiglio di Stato ha chiarito in modo significativo il funzionamento della co-progettazione tra pubblica amministrazione ed enti del Terzo settore, pronunciandosi su un caso relativo all\u2019housing sociale del Comune di Milano. La sentenza rappresenta un punto di riferimento per l\u2019\u201camministrazione condivisa\u201d prevista dal Codice del Terzo settore.<\/p>\n<p>Secondo il giudice, la co-progettazione non \u00e8 una forma di appalto pubblico mascherato n\u00e9 una semplice esternalizzazione di servizi basata sul risparmio economico. Si tratta invece di uno strumento collaborativo, caratterizzato da flessibilit\u00e0, adattamento alle esigenze emergenti e condivisione di obiettivi tra enti pubblici ed ETS. Il rapporto non \u00e8 \u201csinallagmatico\u201d, cio\u00e8 non si fonda su uno scambio commerciale di prestazioni, ma sulla convergenza di risorse e competenze per finalit\u00e0 di interesse generale. Per questo motivo la co-progettazione costituisce una scelta alternativa all\u2019appalto pubblico e non una sua deroga.<\/p>\n<p>La sentenza sottolinea anche che, pur essendo procedure pi\u00f9 flessibili rispetto ai contratti pubblici, i procedimenti di amministrazione condivisa devono comunque rispettare trasparenza, pubblicit\u00e0 e rendicontazione delle scelte.<\/p>\n<p>Un altro punto centrale riguarda i rimborsi economici agli ETS. Il Consiglio di Stato chiarisce che le somme erogate dalla PA sono contributi pubblici e devono essere rendicontate sulla base dei costi effettivamente sostenuti. Sono ammissibili anche le spese per il personale impiegato nei progetti, purch\u00e9 coerenti con le attivit\u00e0 previste e documentate. Vengono invece esclusi rimborsi forfettari o costi figurativi relativi all\u2019attivit\u00e0 gratuita dei volontari. Questa precisazione \u00e8 importante perch\u00e9 evita di penalizzare gli ETS che utilizzano lavoratori contrattualizzati e conferma che il rimborso dei costi del lavoro non trasforma il rapporto in un contratto commerciale.<\/p>\n<p>Il Consiglio di Stato affronta poi il rapporto tra co-programmazione e co-progettazione. Pur riconoscendo che la legge non impone obbligatoriamente una fase preventiva di co-programmazione, la sentenza la considera una buona pratica utile per definire obiettivi, risorse e strategie condivise. L\u2019approccio adottato dal giudice \u00e8 sostanzialistico: conta pi\u00f9 la reale partecipazione e istruttoria condivisa che la rigida separazione formale delle fasi.<\/p>\n<p>Infine, la sentenza conferma la legittimit\u00e0 della partecipazione delle Onlus ai procedimenti di co-progettazione nel periodo transitorio precedente alla piena operativit\u00e0 del RUNTS, evitando cos\u00ec una restrizione ingiustificata della platea degli enti partecipanti.<\/p>\n<p>Nel complesso, la decisione rafforza l\u2019identit\u00e0 autonoma dell\u2019amministrazione condivisa e contribuisce a consolidare un orientamento giuridico favorevole alla collaborazione stabile tra pubblica amministrazione e Terzo settore.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Consiglio di Stato ha chiarito in modo significativo il funzionamento della co-progettazione tra pubblica amministrazione ed enti del Terzo settore, pronunciandosi su un caso relativo all\u2019housing sociale del Comune di Milano. 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