{"id":15212,"date":"2026-03-13T12:36:18","date_gmt":"2026-03-13T11:36:18","guid":{"rendered":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/?p=15212"},"modified":"2026-03-13T12:37:09","modified_gmt":"2026-03-13T11:37:09","slug":"comunicazione-erogazioni-liberali-cosa-cambia-per-il-terzo-settore","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/index.php\/2026\/03\/13\/comunicazione-erogazioni-liberali-cosa-cambia-per-il-terzo-settore\/","title":{"rendered":"Comunicazione erogazioni liberali: cosa cambia per il Terzo settore"},"content":{"rendered":"<p>Cambiano le regole sulla <strong>comunicazione delle erogazioni liberali<\/strong> per gli enti non profit. Gli enti interessati possono comunicare all\u2019Agenzia delle Entrate, entro <strong>il 16 marzo<\/strong>, i dati dei donatori (in particolare il codice fiscale, se disponibile) relativi alle donazioni ricevute nell\u2019anno precedente.<\/p>\n<p>Per le <strong>donazioni ricevute nel 2025<\/strong>, l\u2019obbligo di comunicazione entro <strong>16 marzo 2026<\/strong> riguarda gli enti che <strong>nel 2024 hanno registrato entrate superiori a 220.000 euro<\/strong>.<br \/>\nI soggetti interessati sono:<\/p>\n<ul>\n<li>gli <strong>enti del Terzo settore (Ets)<\/strong>, comprese le cooperative sociali, <strong>escluse le imprese sociali costituite in forma societaria<\/strong>;<\/li>\n<li>le <strong>Onlus<\/strong> ancora presenti nell\u2019Anagrafe unica nel 2025 (poi soppressa dal <strong>1\u00b0 gennaio 2026<\/strong>);<\/li>\n<li>fondazioni e associazioni riconosciute che promuovono o tutelano <strong>beni artistici, storici e paesaggistici<\/strong> ai sensi del d.lgs. 42\/2004;<\/li>\n<li>fondazioni e associazioni riconosciute che svolgono o promuovono <strong>ricerca scientifica<\/strong> individuate con apposito decreto.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Gli enti che <strong>non superano la soglia di 220.000 euro<\/strong> non sono obbligati, ma possono comunque effettuare la comunicazione <strong>in modo facoltativo<\/strong>.<\/p>\n<p>Devono essere comunicati i dati relativi alle erogazioni liberali effettuate tramite <strong>strumenti di pagamento tracciabili<\/strong>, come bonifici bancari o postali, carte di credito, di debito o prepagate. La comunicazione riguarda le donazioni effettuate da <strong>donatori continuativi<\/strong> che hanno fornito i propri dati anagrafici e le altre donazioni solo se dal pagamento risulta il codice fiscale del soggetto che ha effettuato il versamento. Non devono invece essere trasmessi i dati relativi a versamenti effettuati da un unico soggetto per conto di pi\u00f9 donatori, come nel caso delle raccolte cumulative con un unico pagamento. Per le comunicazioni <strong>facoltative<\/strong> non sono previste sanzioni, salvo il caso in cui un errore determini <strong>indebite detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata<\/strong> del donatore.<\/p>\n<p>Le modalit\u00e0 tecniche per la trasmissione dei dati sono state definite con provvedimento del <strong>4 marzo 2024<\/strong> dell\u2019Agenzia delle Entrate. L\u2019invio deve avvenire telematicamente tramite un apposito software e pu\u00f2 essere effettuato direttamente dall\u2019ente, se abilitato ai servizi telematici dell\u2019Agenzia, oppure tramite un intermediario abilitato, come CAF o commercialista.<\/p>\n<p>La disciplina cambier\u00e0 per\u00f2 a partire dal 2027 con l\u2019entrata in vigore del nuovo regime fiscale previsto dalla riforma del Terzo settore, operativo dal <strong>1\u00b0 gennaio 2026<\/strong> per gli enti con esercizio coincidente con l\u2019anno solare. Dal <strong>2027<\/strong> l\u2019obbligo di comunicazione delle erogazioni liberali riguarder\u00e0 <strong>tutti gli enti del Terzo settore<\/strong>, comprese le cooperative sociali, <strong>indipendentemente dal volume di entrate<\/strong>, con l\u2019unica eccezione delle <strong>imprese sociali costituite in forma societaria<\/strong>.<\/p>\n<p>Di conseguenza, <strong>entro il 16 marzo 2027<\/strong> gli Ets dovranno comunicare all\u2019Agenzia delle Entrate <strong>le donazioni ricevute nel 2026<\/strong>, anche se nel 2025 non hanno superato alcuna soglia di entrate. Gli enti sono quindi invitati a organizzarsi per <strong>registrare correttamente i dati dei donatori<\/strong>.<\/p>\n<p>L\u2019estensione dell\u2019obbligo a tutti gli enti del Terzo settore comporta anche il venir meno dell\u2019obbligo specifico per alcune categorie di enti precedentemente incluse, cio\u00e8 le <strong>Onlus<\/strong>, ormai superate dal nuovo sistema salvo iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e le fondazioni o associazioni riconosciute che operano nella tutela dei beni culturali o nella ricerca scientifica. Per queste ultime categorie l\u2019obbligo rimane soltanto nel caso in cui l\u2019ente possieda anche la qualifica di ente del Terzo settore. L\u2019obiettivo della comunicazione \u00e8 <strong>arricchire i dati della dichiarazione dei redditi precompilata dei contribuenti<\/strong>, facilitando l\u2019inserimento automatico delle detrazioni o deduzioni legate alle donazioni.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cambiano le regole sulla comunicazione delle erogazioni liberali per gli enti non profit. Gli enti interessati possono comunicare all\u2019Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo, i dati dei donatori (in particolare il codice fiscale, se disponibile) relativi alle donazioni ricevute nell\u2019anno precedente. 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