{"id":15134,"date":"2025-06-30T09:03:54","date_gmt":"2025-06-30T07:03:54","guid":{"rendered":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/?p=15134"},"modified":"2025-06-30T09:04:30","modified_gmt":"2025-06-30T07:04:30","slug":"terzo-settore-cosa-dice-il-consiglio-di-stato-sulle-attivita-diverse","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/index.php\/2025\/06\/30\/terzo-settore-cosa-dice-il-consiglio-di-stato-sulle-attivita-diverse\/","title":{"rendered":"Terzo settore, cosa dice il Consiglio di Stato sulle attivit\u00e0 diverse"},"content":{"rendered":"<p>La recente sentenza del Consiglio di Stato (Sez. III, n. 6211\/2024) affronta una questione molto rilevante per gli enti del Terzo settore: la distinzione tra le attivit\u00e0 \u201cdi interesse generale\u201d e quelle \u201cdiverse\u201d, cos\u00ec come disciplinate dal Codice del Terzo Settore (CTS), rispettivamente agli articoli 5 e 6.<\/p>\n<p>Il caso riguardava una gara pubblica per il servizio di noleggio di automediche con autista e infermiere. La seconda classificata aveva impugnato l\u2019aggiudicazione a favore di un\u2019associazione temporanea tra ODV, sostenendo che, trattandosi di un\u2019attivit\u00e0 che generava utile, non potesse qualificarsi come attivit\u00e0 \u201cdi interesse generale\u201d, ma come \u201cattivit\u00e0 diversa\u201d, e quindi soggetta a specifiche condizioni (tra cui la previsione statutaria).<\/p>\n<p>Il Consiglio di Stato ha per\u00f2 rigettato questa interpretazione, chiarendo che la distinzione tra attivit\u00e0 di interesse generale e attivit\u00e0 diverse non si basa sul fatto che l\u2019attivit\u00e0 generi o meno un utile, ma sul contenuto oggettivo dell\u2019attivit\u00e0 stessa. In altre parole, ci\u00f2 che conta \u00e8 la natura dell\u2019attivit\u00e0 svolta, non tanto le modalit\u00e0 economiche con cui viene eseguita.<\/p>\n<p>Secondo i giudici, infatti, un\u2019attivit\u00e0 pu\u00f2 rientrare tra quelle di interesse generale (art. 5 CTS) anche se genera un utile, purch\u00e9 questo venga reinvestito per le finalit\u00e0 istituzionali dell\u2019ente e l\u2019attivit\u00e0 stessa sia svolta come secondaria e strumentale, nel rispetto dei criteri fissati dal decreto ministeriale n. 107 del 2021. Solo le attivit\u00e0 che non rientrano nell\u2019elenco dell\u2019art. 5, quindi oggettivamente \u201cdiverse\u201d, richiedono una specifica previsione nello statuto.<\/p>\n<p>La sentenza ribadisce anche che il fine non lucrativo e il perseguimento di finalit\u00e0 civiche, solidaristiche e di utilit\u00e0 sociale sono elementi centrali che caratterizzano gli ETS. Inoltre, richiama anche le indicazioni ministeriali (in particolare la circolare n. 20\/2018), confermando la linea interpretativa gi\u00e0 adottata dall\u2019Amministrazione.<\/p>\n<p>In conclusione, la pronuncia contribuisce a fare chiarezza su un tema spesso fonte di incertezza per gli operatori del Terzo settore, confermando che le attivit\u00e0 di interesse generale possono essere svolte anche in forma non gratuita, purch\u00e9 rispettino i vincoli normativi previsti, senza essere automaticamente classificate come \u201cattivit\u00e0 diverse\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La recente sentenza del Consiglio di Stato (Sez. III, n. 6211\/2024) affronta una questione molto rilevante per gli enti del Terzo settore: la distinzione tra le attivit\u00e0 \u201cdi interesse generale\u201d e quelle \u201cdiverse\u201d, cos\u00ec come disciplinate dal Codice del Terzo Settore (CTS), rispettivamente agli articoli 5 e 6. 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