{"id":15126,"date":"2025-06-06T12:58:58","date_gmt":"2025-06-06T10:58:58","guid":{"rendered":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/?p=15126"},"modified":"2025-06-06T12:59:54","modified_gmt":"2025-06-06T10:59:54","slug":"pubblicazione-contributi-pubblici-al-non-profit-entro-il-30-giugno","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/index.php\/2025\/06\/06\/pubblicazione-contributi-pubblici-al-non-profit-entro-il-30-giugno\/","title":{"rendered":"Pubblicazione contributi pubblici al non profit entro il 30 giugno"},"content":{"rendered":"<p>L\u2019obbligo in questione si applica in primo luogo alle associazioni, alle fondazioni e alle Onlus che hanno ricevuto sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, pari o superiori a 10. 000 euro, da parte di societ\u00e0 in controllo pubblico, le associazioni, le fondazioni, gli enti di diritto privato con bilancio superiore a 500.000 euro di entrate.<\/p>\n<p>Sono inoltre soggette all\u2019obbligo di rendicontazione anche le associazioni di protezione ambientale e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale e le cooperative sociali che svolgono attivit\u00e0 a favore degli stranieri.<\/p>\n<p>L\u2019obbligo in questione riguarda, come detto, anche le Onlus: \u00e8 bene ricordare che la normativa Onlus \u00e8 stata soppressa dal codice del Terzo settore, ma tale abrogazione diventer\u00e0 effettiva solo quando sar\u00e0 pienamente operativo il nuovo regime fiscale degli Ets, il quale dovrebbe avvenire il 1\u00b0 gennaio 2026.<\/p>\n<p>Per le cooperative sociali si \u00e8 stabilita la prevalenza del profilo legato alla forma giuridica, e quindi le cooperative sociali sono tenute ad adempiere all\u2019obbligo di pubblicazione nelle stesse forme previste per le societ\u00e0.<\/p>\n<p>L\u2019obbligo scatta solo nel momento in cui gli enti menzionati (associazioni, fondazioni e Onlus) abbiano ricevuto contributi pubblici per una cifra pari o superiore a 10.000 euro: il riferimento \u00e8 l\u2019esercizio finanziario precedente cio\u00e8 il periodo che va dal 1\u00b0 gennaio al 31 dicembre 2024.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 significa che eventuali apporti economici di natura commerciale con gli enti pubblici non rientrano nel computo dei 10. 000 euro, cos\u00ec come quelli dovuti dalla pubblica amministrazione a titolo di risarcimento; vi rientrano invece i contributi concessi dall\u2019ente pubblico a titolo di liberalit\u00e0 oppure dietro presentazione di uno specifico progetto da parte dell\u2019associazione.<\/p>\n<p>La circolare n.2 dell`11 gennaio 2019 ha precisato che si intendono quindi ricomprese anche le risorse strumentali, quali ad esempio un bene mobile o immobile concesso in comodato dalla pubblica amministrazione: in tal caso si dovr\u00e0 chiedere alla stessa di comunicare il valore del bene, il quale dovr\u00e0 essere indicato nel rendiconto.<\/p>\n<p>La circolare n.6 del 25 giugno 2021 ha precisato che le somme ricevute a titolo di 5 per mille non sono da considerare fra i contributi pubblici disciplinati dalla Legge 124 del 2017 e non vanno quindi conteggiate nel \u201cplafond\u201d dei 10.000 euro.<\/p>\n<p>La circolare n.2 dell`11 gennaio 2019 ha inoltre chiarito che il limite dei 10.000 euro deve essere inteso in senso cumulativo, riferendosi al totale degli apporti pubblici ricevuti e non alla singola erogazione: esemplificando, se l\u2019ente ha ricevuto durante l\u2019anno contributi su due distinte progettualit\u00e0 da 9.000 euro ciascuna (da due differenti enti pubblici), il limite dei 10. 000 euro \u00e8 superato e scatta quindi l\u2019obbligo di pubblicazione di tali somme.<\/p>\n<p>Le associazioni, le fondazioni e le Onlus (oltre alle cooperative sociali che svolgono attivit\u00e0 a favore degli stranieri) devono pubblicare, entro il 30 giugno 2025, i contributi ricevuti sul proprio sito internet oppure su \u201canalogo portale digitale\u201d.<\/p>\n<p>Qualora l\u2019organizzazione non avesse nemmeno la pagina Facebook, l\u2019obbligo pu\u00f2 essere adempiuto pubblicando i contributi sul sito internet della rete associativa alla quale l\u2019ente aderisce.<\/p>\n<p>I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata assolvono all\u2019obbligo pubblicando le informazioni, entro il 30 giugno 2025, sul proprio sito internet, secondo modalit\u00e0 liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.<\/p>\n<p>Fonte: Cantiere Terzo Settore<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019obbligo in questione si applica in primo luogo alle associazioni, alle fondazioni e alle Onlus che hanno ricevuto sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, pari o superiori a 10. 000 euro, da parte [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[61,64,65,62,1,72,60],"tags":[82,75,96,77,76,94,74],"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15126"}],"collection":[{"href":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=15126"}],"version-history":[{"count":1,"href":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15126\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":15127,"href":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15126\/revisions\/15127"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=15126"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=15126"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=15126"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}