{"id":15111,"date":"2025-04-28T12:23:52","date_gmt":"2025-04-28T10:23:52","guid":{"rendered":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/?p=15111"},"modified":"2025-04-28T12:24:30","modified_gmt":"2025-04-28T10:24:30","slug":"come-i-comitati-possono-diventare-enti-del-terzo-settore","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/index.php\/2025\/04\/28\/come-i-comitati-possono-diventare-enti-del-terzo-settore\/","title":{"rendered":"Come i comitati possono diventare enti del Terzo settore"},"content":{"rendered":"<p>Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha stabilito le modalit\u00e0 attraverso cui i comitati possono registrarsi nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS). La circolare n.5 del 26 marzo 2025 illustra questi aspetti, facendo anche luce su alcuni dettagli essenziali che regolano il rapporto tra i comitati e Terzo Settore.<\/p>\n<p>Nello specifico, viene sottolineato che tramite l\u2019iscrizione al RUNTS, anche i comitati di natura non giuridica possono diventare ufficialmente enti del terzo settore. Visto che il comitato (come descritto negli articoli 39-42 del codice civile) \u00e8 un soggetto giuridico a s\u00e9 stante, rientra nella vasta categoria dell&#8217;art. 4 del Codice del Terzo Settore. Questa legge permette anche ad \u201caltri enti privati diversi dalle societ\u00e0\u201d che non hanno scopo di lucro di diventare Enti del Terzo Settore (ETS).<\/p>\n<p>Bisogna prestare attenzione al fatto che i comitati possono registrarsi al RUNTS nella categoria g (\u201caltri enti del Terzo Settore\u201d). Invece, le altre sezioni del registro sono destinate a strutture giuridiche diverse dal comitato. Tra queste: le Odv, le Aps e le reti associative devono costituirsi come associazioni; gli enti filantropici, invece, devono avere la forma di associazione riconosciuta; infine, la societ\u00e0 di mutuo soccorso presenta una forma giuridica diversa da quella del comitato.<\/p>\n<p>Una potenziale complicazione emerge dalla lettura dell&#8217;art. 22, il quale descrive la procedura con cui gli ETS possono ottenere la personalit\u00e0 giuridica, citando esplicitamente solo associazioni e fondazioni. Tuttavia, il Ministero ha chiarito che l&#8217;art. 22 \u00e8 applicabile anche ai comitati, basandosi su un&#8217;interpretazione coordinata degli articoli 4 e 22 del Codice del Terzo Settore e dei principi stabiliti dalla Legge delega del 2016. <strong>Non si pu\u00f2 negare la possibilit\u00e0 di ottenere la personalit\u00e0 giuridica a due tipi di comitati:<\/strong> quelli che sono gi\u00e0 registrati al RUNTS e seguono la procedura prevista dall&#8217;articolo 22 per diventare persone giuridiche e quelli che vogliono registrarsi al RUNTS e ottenere la personalit\u00e0 giuridica proprio grazie a questa registrazione.<\/p>\n<p>Per essere riconosciuti come personalit\u00e0 giuridica tramite l\u2019iscrizione al RUNTS, i comitati devono considerare un patrimonio minimo di 30.000, ovvero la stessa cifra richiesta per le fondazioni del Terzo Settore.<\/p>\n<p>Infine, secondo l\u2019art. 42 del codice civile, un comitato pu\u00f2 decidere a chi dare i suoi soldi in alcune situazioni specifiche, come quando non riesce a raggiungere il suo scopo, lo scopo non esiste pi\u00f9 o avanzano dei fondi. Tuttavia, se il comitato non ha scritto all&#8217;inizio come gestire questi casi, sar\u00e0 l&#8217;ufficio del RUNTS a occuparsene.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Fonte: Cantiere Terzo Settore<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha stabilito le modalit\u00e0 attraverso cui i comitati possono registrarsi nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS). 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