{"id":15045,"date":"2024-11-29T10:56:08","date_gmt":"2024-11-29T09:56:08","guid":{"rendered":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/?p=15045"},"modified":"2024-11-29T10:56:42","modified_gmt":"2024-11-29T09:56:42","slug":"istruzioni-duso-alla-rendicontazione-del-5-per-mille-2022","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/index.php\/2024\/11\/29\/istruzioni-duso-alla-rendicontazione-del-5-per-mille-2022\/","title":{"rendered":"Istruzioni d\u2019uso alla rendicontazione del 5 per mille 2022"},"content":{"rendered":"<p>Gli enti del Terzo settore (Ets) che sono risultati fra i beneficiari del 5 per mille 2022 si sono visti accreditare, nel corso del 2023 e del 2024, sul proprio conto corrente le somme relative, le quali devono essere rendicontate entro un anno dalla ricezione delle stesse.<\/p>\n<p><strong>Quali sono i termini per la rendicontazione?<\/strong><\/p>\n<p>Il decreto direttoriale n. 396 del 13 dicembre 2022 ha delineato le \u201cLinee guida per la rendicontazione del contributo del cinque per mille destinato agli enti del terzo settore\u201d, disponendo anche un nuovo modello di rendiconto del contributo.<\/p>\n<p>Si ricorda che tutte le spese effettivamente sostenute devono ricadere entro i 12 mesi successivi alla data del contributo (ad eccezione degli eventuali importi inseriti nella voce \u201caccantonamento\u201d), con la facolt\u00e0 di poter rendicontare anche le spese sostenute a partire dal 22 giugno 2023, data di pubblicazione da parte dell\u2019Agenzia delle entrate dell\u2019elenco definitivo dei soggetti ammessi ed esclusi recante gli importi spettanti per ciascun beneficiario.<\/p>\n<p>Entro un anno dalla ricezione delle somme l\u2019ente deve redigere il rendiconto e la relazione illustrativa; entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la redazione, il rendiconto e la relazione devono essere trasmessi all\u2019amministrazione competente (che per gli Ets \u00e8 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali); entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l\u2019invio, tali documenti devono essere pubblicati sul sito internet dell\u2019ente, il quale deve, entro i successivi 7 giorni, comunicare l\u2019avvenuta pubblicazione all\u2019amministrazione erogatrice.<\/p>\n<p>Si ricorda che, mentre la redazione del rendiconto e della relazione illustrativa \u00e8 obbligatoria per tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla somma ricevuta l\u2019invio degli stessi all\u2019amministrazione competente riguarda solamente gli enti che hanno percepito un contributo pari o superiore a 20.000 euro. Allo stesso modo, le linee guida hanno precisato che l\u2019obbligo di pubblicazione di rendiconto e relazione sul sito web dell\u2019ente non riguarda la generalit\u00e0 dei beneficiari, ma solo quelli che hanno percepito un contributo di importo pari o superiore a 20.000 euro.<\/p>\n<p>Tutti i beneficiari hanno poi l\u2019obbligo di conservare presso la propria sede il rendiconto e la relazione, unitamente ai giustificativi di spesa, per 10 anni decorrenti dalla data di redazione del rendiconto.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Fonte: Cantiere Terzo Settore<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Gli enti del Terzo settore (Ets) che sono risultati fra i beneficiari del 5 per mille 2022 si sono visti accreditare, nel corso del 2023 e del 2024, sul proprio conto corrente le somme relative, le quali devono essere rendicontate entro un anno dalla ricezione delle stesse. 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