{"id":14966,"date":"2024-06-18T18:25:26","date_gmt":"2024-06-18T16:25:26","guid":{"rendered":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/?p=14966"},"modified":"2024-06-18T18:28:29","modified_gmt":"2024-06-18T16:28:29","slug":"escluse-le-onlus-dalla-devoluzione-del-patrimonio-degli-enti-del-terzo-settore","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/index.php\/2024\/06\/18\/escluse-le-onlus-dalla-devoluzione-del-patrimonio-degli-enti-del-terzo-settore\/","title":{"rendered":"Escluse le Onlus dalla devoluzione del patrimonio degli enti del Terzo settore"},"content":{"rendered":"<p>Il quesito, sottoposto al Ministero da parte del Sottogruppo Terzo settore della Commissione politiche sociali della Conferenza delle regioni e province autonome, aveva ad oggetto per l\u2019appunto la possibilit\u00e0 per una Onlus di risultare beneficiaria della devoluzione patrimoniale di un Ets. Il&nbsp;codice del Terzo settore&nbsp;prevede che un ente del Terzo settore sia tenuto a devolvere il proprio patrimonio in caso di estinzione o scioglimento, cos\u00ec come in caso di cancellazione dal registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) qualora abbia intenzione di continuare ad operare ai sensi del codice civile: in quest\u2019ultimo caso la devoluzione \u00e8 limitata all\u2019incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l\u2019ente \u00e8 stato iscritto al Runts. Lo stesso codice prevede inoltre che tale patrimonio sia devoluto, previo parere positivo dell\u2019Ufficio del Runts competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Ets secondo le disposizioni statutarie o dell\u2019organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale (art. 9).Il vincolo appena descritto ha come finalit\u00e0 quella di vincolare il patrimonio dell\u2019ente che si \u00e8 estinto o che ha perso la qualifica di Ets, e di farlo rimanere all\u2019interno del \u201ccircuito\u201d degli enti del Terzo settore, i quali godono di un regime (fiscale e contributivo) di vantaggio perch\u00e9 perseguono finalit\u00e0 di tipo civico, solidaristico e di utilit\u00e0 sociale tramite lo svolgimento di attivit\u00e0 di interesse generale. L\u2019importanza di tale previsione si comprende anche dal fatto che essa deve essere prevista obbligatoriamente negli statuti degli Ets. Con il quesito si richiede appunto se, oltre agli Ets iscritti al Runts, anche le Onlus possano essere destinatarie del patrimonio residuo, in quanto considerate anch\u2019esse dallo stesso codice del Terzo settore (art. 101, commi 2 e 3) come enti del Terzo settore in via transitoria. Si ricorda che la disciplina delle Onlus (nello specifico il&nbsp;decreto legislativo 460 del 1997) \u00e8 tuttora vigente, e sar\u00e0 abrogata solo a partire dal periodo d\u2019imposta successivo all\u2019autorizzazione della Commissione europea in merito alle disposizioni di carattere fiscale di cui al titolo X del codice del Terzo settore. A partire dallo stesso momento l\u2019Anagrafe unica delle Onlus sar\u00e0 soppressa. Oltre a ci\u00f2, \u00e8 opportuno ricordare come lo stesso decreto legislativo 460 del 1997 preveda (art. 10) per le Onlus l\u2019obbligo di devolvere il patrimonio dell\u2019organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilit\u00e0, anche qui sotto il controllo di una pubblica amministrazione. Nonostante le due normative richiamate&nbsp;presentino indubbiamente dei profili in comune circa la devoluzione del patrimonio, e nonostante l\u2019art. 101 del codice consideri le Onlus come Ets in via transitoria, secondo il Ministero tali elementi non sono rilevanti per la risoluzione del caso in esame, il quale deve essere letto su presupposti diversi. Il ragionamento del Ministero si incentra sulla&nbsp;differente natura delle due qualifiche di Ets e di Onlus, la prima di tipo civilistico, la seconda di carattere prettamente fiscale. Tale distinzione ha dei riflessi fondamentali anche in relazione alla disciplina dell\u2019obbligo&nbsp;di devoluzione del patrimonio, che per gli enti del Terzo settore si caratterizza per un regime tutorio di natura civilistica rafforzato dalla previsione della nullit\u00e0&nbsp;degli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformit\u00e0 del parere obbligatorio del competente ufficio del Runts. Una simile previsione non vi \u00e8 invece per le Onlus, e questo costituisce l\u2019elemento determinante su cui fa perno la nota ministeriale<b>.<\/b>&nbsp;Qualora, infatti, un Ets devolvesse il proprio patrimonio residuo ad una Onlus, si potrebbe verificare la situazione in cui essa sia chiamata a propria volta a disporre del patrimonio residuo, senza per\u00f2 aver conseguito nel frattempo l\u2019iscrizione al Runts.&nbsp;Ci si troverebbe, di fatto, nella situazione in cui tale patrimonio, che si \u00e8 formato anche grazie al regime agevolativo concesso dalla normativa del Terzo settore, risulterebbe sprovvisto della tutela rafforzata costituita dalla sanzione della nullit\u00e0 dell\u2019atto devolutivo. La mancanza di una simile garanzia conduce il Ministero a ritenere che un Ets possa devolvere il proprio patrimonio solo nei confronti di altri Ets, iscritti nel Runts&nbsp;e non anche ad Onlus iscritte ad oggi alla relativa Anagrafe unica.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Fonte: Cantiere Terzo Settore<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il quesito, sottoposto al Ministero da parte del Sottogruppo Terzo settore della Commissione politiche sociali della Conferenza delle regioni e province autonome, aveva ad oggetto per l\u2019appunto la possibilit\u00e0 per una Onlus di risultare beneficiaria della devoluzione patrimoniale di un Ets. 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