{"id":14947,"date":"2024-05-02T18:31:44","date_gmt":"2024-05-02T16:31:44","guid":{"rendered":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/?p=14947"},"modified":"2024-05-02T18:32:30","modified_gmt":"2024-05-02T16:32:30","slug":"cosa-prevede-la-nuova-legge-piemontese-sul-terzo-settore","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/index.php\/2024\/05\/02\/cosa-prevede-la-nuova-legge-piemontese-sul-terzo-settore\/","title":{"rendered":"Cosa prevede la nuova legge piemontese sul Terzo settore"},"content":{"rendered":"<p>Come quella toscana, molisana ed emiliana,&nbsp;la legge piemontese assume l\u2019ampia prospettiva di attuazione del codice del Terzo settore nell\u2019ordinamento regionale. Ci\u00f2 risulta ben chiaro dall\u2019oggetto della legge (art. 2), diretta a i)&nbsp;disciplinare le sedi di confronto fra la Regione e gli enti del Terzo settore; ii)&nbsp;determinare i criteri e le modalit\u00e0 con i quali la Regione promuove e sostiene il Terzo settore, \u201cnel suo complesso\u201d; iii)&nbsp;definire le modalit\u00e0 di coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore nell\u2019esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento e nella realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni della comunit\u00e0 regionale. Le finalit\u00e0 e i principi della legge piemontese (art. 1) sono simili a quelli delle altre leggi citate, specialmente a quelli della legge regionale Toscana. Si afferma infatti che la Regione \u201criconosce, promuove e sostiene l\u2019autonoma iniziativa delle formazioni sociali per lo svolgimento di attivit\u00e0 di interesse generale e di rilevanza sociale ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 18, 32 e 118, quarto comma della Costituzione, valorizzando la funzione delle formazioni sociali sorte dalla loro libera iniziativa\u201d (co. 1). All\u2019interno di tale ampia categoria, \u00e8 riconosciuto \u201cil valore, la funzione sociale, l\u2019autonomia e l\u2019autogoverno degli enti del Terzo settore che operano e svolgono la loro attivit\u00e0 nell\u2019ambito regionale\u201d nelle forme indicate dall\u2019articolo 4 del codice del Terzo settore (co. 2). Gli enti del Terzo settore (Ets) di cui all\u2019art. 4 Cts sono dunque individuati come un sottoinsieme di un ambito pi\u00f9 ampio di formazioni sociali la cui autonoma iniziativa \u00e8 dalla Regione riconosciuta e promossa. Particolare attenzione merita il co. 3: \u201cLa Regione riconosce e valorizza le formazioni sociali costituite in gruppi informali, associazioni, fondazioni, enti morali, filantropici e organizzazioni di volontariato anche privi di personalit\u00e0 giuridica, non qualificati come enti del terzo settore ai sensi dell\u2019articolo 4 del decreto legislativo 117\/2017, nonch\u00e9 tutte le altre forme di protagonismo civico, variamente denominate\u201d. Come noto, la medesima disposizione era presente nella legge Emilia-Romagna, ma \u00e8 stata dopo poco oggetto di una significativa modifica, operata dall\u2019art. 27 della legge regionale n. 7\/2023, che ha espunto il problematico riferimento a \u201centi filantropici ed organizzazioni volontariato non del Terzo settore\u201d.&nbsp;Quelle di \u201cente filantropico\u201d e di \u201corganizzazione di volontariato\u201d sono infatti qualifiche che il codice del Terzo settore ricollega esclusivamente a determinati enti che possiedono specifiche caratteristiche indicate dallo stesso Codice. Pertanto, il Cts precisa che \u201cl\u2019indicazione di organizzazione di volontariato o l\u2019acronimo Odv, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non pu\u00f2 essere usata da soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato\u201d e che \u201cl\u2019indicazione di ente filantropico, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non pu\u00f2 essere usata da soggetti diversi dagli enti filantropici\u201d.&nbsp;Il \u201criconoscimento\u201d e la \u201cvalorizzazione\u201d da parte della legge piemontese di enti filantropici ed organizzazioni di volontariato \u201cnon del Terzo settore\u201d appare dunque alquanto problematica, potendosi generare rischi di confusione tra le qualifiche previste dal Cts e le qualifiche di ente filantropico e Odv non del Terzo settore. Nella definizione dei soggetti destinatari della legge (art. 4) si identificano accanto agli enti del Terzo settore (co. 1: \u201cai fini della presente legge si considerano enti del terzo settore i soggetti di cui all&#8217;articolo 4 del decreto legislativo 117\/2017, iscritti al registro unico nazionale del terzo settore di cui all&#8217;articolo 45 del medesimo decreto legislativo<em>,&nbsp;<\/em>con sede o ambito di operativit\u00e0 nel territorio della Regione Piemonte\u201d), anche le \u201cassociazioni, fondazioni e altri enti a carattere privato che, senza fine di lucro, svolgono attivit\u00e0 di interesse generale ai sensi dell\u2019articolo 118, quarto comma, della Costituzione, ancorch\u00e9 non iscritti al registro unico nazionale del terzo settore\u201d, dei quali la Regione si impegna a promuovere e valorizzare l\u2019operativit\u00e0.&nbsp;La legge piemontese, allarga lo spettro dei possibili destinatari della normativa, configurando una platea di soggetti pi\u00f9 ampia rispetto a quella del Terzo settore giuridicamente inteso.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Fonte: Cantiere Terzo Settore<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Come quella toscana, molisana ed emiliana,&nbsp;la legge piemontese assume l\u2019ampia prospettiva di attuazione del codice del Terzo settore nell\u2019ordinamento regionale. 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