{"id":14943,"date":"2024-05-02T18:29:15","date_gmt":"2024-05-02T16:29:15","guid":{"rendered":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/?p=14943"},"modified":"2024-05-02T18:29:55","modified_gmt":"2024-05-02T16:29:55","slug":"iva-e-terzo-settore-cosa-cambia-dal-1-gennaio-2025","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/index.php\/2024\/05\/02\/iva-e-terzo-settore-cosa-cambia-dal-1-gennaio-2025\/","title":{"rendered":"Iva e Terzo settore, cosa cambia dal 1\u00b0 gennaio 2025"},"content":{"rendered":"<p>Il&nbsp;decreto legge n. 146 del 2021, all\u2019art. 5, commi 15 quater, quinquies e sexies, ha introdotto&nbsp;disposizioni volte a cambiare il \u201cvolto\u201d dell\u2019attivit\u00e0 degli enti associativi. Le disposizioni di modifica avrebbero dovuto entrare in vigore a partire dal 1\u00b0 gennaio 2024, poi prorogate al 1\u00b0 luglio 2024 e da ultimo, ai sensi del&nbsp;decreto legge 215 del 2023&nbsp;(cosiddetto \u201cMilleproroghe\u201d),&nbsp;l\u2019entrata in vigore \u00e8 slittata al 1\u00b0 gennaio 2025.Le modifiche si sono rese necessarie a seguito del rilievo mosso dalla Commissione europea per il mancato allineamento tra le norme comunitarie e le norme italiane. La Commissione ha elevato una procedura di infrazione, la n. 2008\/2010, alla quale il legislatore italiano, dopo anni di inerzia, forse spinto dall\u2019urgenza di dare avvio alla richiesta di parere sul Titolo X del&nbsp;codice del Terzo settore, ha cercato di porre rimedio con il decreto legge n. 146 del 2021.<\/p>\n<p>Il&nbsp;comma 4&nbsp;qualifica come non commerciali lecessioni di beni&nbsp;e le&nbsp;prestazioni di servizi&nbsp;effettuate in conformit\u00e0 alle finalit\u00e0 istituzionali da parte di associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di formazione sociale e di formazione extrascolastica della persona nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attivit\u00e0 e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un\u2019unica organizzazione locale o nazionale, nonch\u00e9 dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali. Al&nbsp;comma 5<strong>,<\/strong> dove sono enumerate le attivit\u00e0 in ogni caso commerciali, sono previste due deroghe, una riferita alla&nbsp;cessione di proprie pubblicazioni&nbsp;da parte degli enti associativi sopra menzionati e l\u2019altra riferita alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali. Il&nbsp;comma 6&nbsp;del citato art. 4 prevede invece che per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all\u2019art. 3, comma 6, lettera e) della legge n. 287&nbsp;del 1991, le cui finalit\u00e0 assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell\u2019Interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la&nbsp;somministrazione di alimenti e bevande&nbsp;effettuata presso le sedi in cui viene svolta l\u2019attivit\u00e0 istituzionale da bar ed esercizi similari, semprech\u00e9 tale attivit\u00e0 sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti di soci, associati o partecipanti. Il decreto legge n. 146 del 2021, all\u2019art. 5, comma 15-quater,&nbsp;ha modificato l\u2019art. 4 del Decreto Iva<strong>, <\/strong>riscrivendone integralmente il testo e&nbsp;prevedendo che le disposizioni ivi contenute fossero integralmente da ricomprendersi nel novero delle prestazioni oggettivamente in Iva, alcune nel regime di esenzione&nbsp;mentre altre confluite direttamente nel regime di imponibilit\u00e0, con un effetto dirompente in termini di operativit\u00e0 e ricadute fiscali per gli enti. Vengono considerate commerciali, in regime di esenzione ai sensi dell\u2019art. 10, &nbsp;le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate in conformit\u00e0 alle finalit\u00e0 istituzionali a soci, associati o partecipanti, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attivit\u00e0 e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un\u2019unica organizzazione locale o nazionale, nonch\u00e9 dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali &nbsp;verso pagamento di corrispettivi specifici da parte di &nbsp;associazione politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali,&nbsp; di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona.<\/p>\n<p>Nel passaggio dal regime di esclusione a quello di esenzione&nbsp;la formulazione \u00e8 stata modificata poich\u00e9&nbsp;\u00e8 stato introdotto il requisito che le cessioni di beni siano \u201cstrettamente connesse\u201d alle prestazioni di servizi e dal novero delle associazioni agevolate sono \u201csparite\u201d le associazioni sportive dilettantistiche. Le&nbsp;associazioni sportive dilettantistiche&nbsp;sono state oggetto di un ulteriore e separato comma dell\u2019articolo 10 dove la previsione di esclusione di cui all\u2019art. 4 portata nel regime di esenzione ha trovato una formulazione pi\u00f9 ampia.<\/p>\n<p><strong>&nbsp;<\/strong><\/p>\n<p>Fonte: Cantiere Terzo Settore<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il&nbsp;decreto legge n. 146 del 2021, all\u2019art. 5, commi 15 quater, quinquies e sexies, ha introdotto&nbsp;disposizioni volte a cambiare il \u201cvolto\u201d dell\u2019attivit\u00e0 degli enti associativi. 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