{"id":14910,"date":"2024-03-21T13:08:40","date_gmt":"2024-03-21T12:08:40","guid":{"rendered":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/?p=14910"},"modified":"2024-03-21T13:09:27","modified_gmt":"2024-03-21T12:09:27","slug":"lagenzia-delle-entrate-su-ires-e-detassazione-per-enti-non-commerciali","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.centroorizzontelavoro.it\/index.php\/2024\/03\/21\/lagenzia-delle-entrate-su-ires-e-detassazione-per-enti-non-commerciali\/","title":{"rendered":"L\u2019Agenzia delle entrate su Ires e detassazione per enti non commerciali"},"content":{"rendered":"<p>Si chiarisce quali sono gli enti che possono accedere alla riduzione all\u2019imposta sui redditi delle societ\u00e0 e interviene sullo sconto sulle imposte relativo agli utili percepiti. Le due agevolazioni sono cumulabili. L\u2019Agenzia delle entrate si \u00e8 espressa sulla riduzione dell\u2019Ires e la tassazione degli utili percepiti dagli enti non commerciali con la&nbsp;circolare n. 35 del 28 dicembre 2023.Per quanto concerne la&nbsp;riduzione del 50% dell\u2019Ires<strong>,<\/strong>&nbsp;si tratta del regime agevolato definito dall\u2019art. 6 del dpr 601\/1973 diretto esclusivamente ad enti titolari di personalit\u00e0 giuridica che si qualifichino come: a) enti e istituti di assistenza sociale, societ\u00e0 di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza; b) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali; c) enti il cui fine \u00e8 equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione tra cui si annoverano gli&nbsp;enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, destinatari dell\u2019agevolazione<strong>&nbsp;<\/strong>per i redditi derivanti dalle attivit\u00e0 \u201cdiverse\u201d da quelle di \u201creligione o di culto\u201d, ancorch\u00e9 commerciali, a condizione che le \u201cattivit\u00e0 diverse\u201d siano svolte in maniera non prevalente e siano in rapporto di \u201cstrumentalit\u00e0 immediata e diretta\u201d con i fini di \u201creligione o di culto\u201d; c- bis) Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi nonch\u00e9 enti aventi le stesse finalit\u00e0 sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di societ\u00e0 che rispondono ai requisiti della legislazione dell&#8217;Unione europea in materia di &#8220;in house providing&#8221; e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013. \u00c8 stata inoltre riconosciuta l\u2019applicazione della riduzione Ires anche ai redditi derivanti dal godimento statico-conservativo del patrimonio immobiliare (locazione e\/o vendita di immobili), subordinata alla contestuale ricorrenza delle seguenti condizioni:<\/p>\n<ul>\n<li>si configuri in concreto&nbsp;un mero godimento del patrimonio immobiliare e non lo svolgimento di un\u2019attivit\u00e0 commerciale<strong>.<\/strong><\/li>\n<li>i proventi ritratti dalla locazione o dalla vendita&nbsp;siano effettivamente impiegati nelle attivit\u00e0 di religione o di culto che devono avvenire prevalentemente a titolo gratuito.<\/li>\n<li>le attivit\u00e0 diverse \u2013 in relazione alle quali si applica la riduzione dell\u2019imposta \u2013 devono essere strumentali all\u2019attivit\u00e0 istituzionale agevolabile, in modo che la prima non avrebbe ragione di esistere senza la seconda, ovvero \u00abche l\u2019attivit\u00e0 medesima sia \u201ccoerente\u201d con il fine perseguito e non sia indifferentemente utilizzabile per il perseguimento di qualsiasi altro fine\u00bb (cfr., ex multis: Cass. n. 526 del 14 gennaio 2021; n. 25586 del 13 dicembre 2016; n. 22493 del 2 ottobre 2013).<\/li>\n<\/ul>\n<p>In merito invece alla detassazione degli utili percepiti dagli enti non commerciali si rinvia all\u2019articolo 1, commi da 44 a 47, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi dei quali \u201c44. Gli utili percepiti dagli enti non commerciali di cui lettera c) del comma 1 dell&#8217;articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o da una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di enti non commerciali, di cui alla lettera d) del comma 1 del medesimo articolo 73, non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50 per cento a decorrere dall&#8217;esercizio in corso al 1\u00b0 gennaio 2021.Inoltre, la fruizione della detassazione comporta l\u2019obbligo in capo all\u2019ente di destinare il risparmio d\u2019imposta conseguito nel periodo di imposta (pari alle imposte non pagate sulla met\u00e0 degli utili percepiti), al finanziamento delle attivit\u00e0 di interesse generale nei settori indicati, accantonando l\u2019eventuale importo \u201cnon ancora erogato\u201d nell\u2019anno in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell\u2019ente, circostanza che deve risultare da apposita delibera dell\u2019organo competente. Dette erogazioni non danno diritto alle altre agevolazioni quali ad esempio, quella di cui all\u2019articolo 1, comma 353 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 o quella di cui all\u2019articolo articolo 83, comma 2, del codice del Terzo settore.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Fonte: Cantiere Terzo Settore<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Si chiarisce quali sono gli enti che possono accedere alla riduzione all\u2019imposta sui redditi delle societ\u00e0 e interviene sullo sconto sulle imposte relativo agli utili percepiti. Le due agevolazioni sono cumulabili. 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